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Notizie - Notizie dalla FNOMCeO

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Legge 4 luglio 2024 n.95 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 7 maggio 2024 n.60
ven 19 lug, 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6-7-2024 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 16 (Misura nazionale per la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa)

L’articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0. L’unico comma dell’articolo in esame prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attiva e l’inserimento al lavoro. Tali azioni sono finanziate nei limiti delle risorse previste dal successivo articolo 20. I relativi termini, criteri e le modalità sono definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17 (Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia)

L’articolo 17, come modificato in sede referente, prevede la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime de minimis: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

Articolo 18 (Resto al Sud 2.0)

L’articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata Resto al sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d’Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime de minimis: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 1 dell’articolo 18 prevede l’istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di una specifica misura denominata “Resto al Sud 2.0”, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. Tale ultimo articolo ha istituito la misura “Resto al Sud” al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (ambito di applicazione definito dal primo periodo). L'applicazione è stata successivamente estesa anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016. La misura è stata altresì estesa ai territori insulari dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, nonché alle isole minori lagunari e lacustri. Il comma 2 dell’articolo 18 prevede che siano ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. All’avvio di imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell’intervento fermo restando, in tal caso, questi ultimi devono esercitare il controllo e l’amministrazione della società. Il comma 3 indica i destinatari dell’intervento, che sono i giovani di età inferiore ai trentacinque anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2017; b) inoccupati, inattivi e disoccupati; c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei  lavoratori GOL. Il comma 4 specifica che sono ammissibili a finanziamento le iniziative finalizzate a: d) l’erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività imprenditoriali e libero-professionali di cui al comma 1, definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027 e con il programma GOL; e) il tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari dell’intervento nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa; f) gli interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari per l’avvio delle relative attività. Il comma 5 precisa che le iniziative di cui al precedente comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l’impiego, gli sportelli delle Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016. Il comma 6 prevede che i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 (aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3) siano individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021–2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici de  Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027.

Articolo 20 (Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa)

L’articolo 20 prevede alla copertura per gli oneri derivanti dall’attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia (di cui all’articolo 17) e Resto al Sud 2.0 (di cui all’articolo 18).

Articolo 22 (Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati)

L’articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato); al fine in esame, i lavoratori, alla data dell’assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo (inoltre, sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio); l’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL); il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. Il comma 10 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell’esonero in oggetto. L’applicabilità di quest’ultimo è subordinata all’autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (comma 11). Altre norme specifiche relative al summenzionato esonero contributivo sono poste dai commi da 4 a 6 e dai commi 8 e 9.

(Comunicazione n. 86 della FNOMCeO)