Riceviamo e pubblichiamo contributo del Dottor Emilio Archetti.
OSSERVAZIONI SUL REGOLAMENTO ELETTORALE
Spett.le Direttore
chiedo ospitalità sul Bollettino Brescia medica, Organo ufficiale dell’Ordine, per porre all’attenzione ed alla discussione il tema del Regolamento elettorale, materia che, per la sua complessità, non è completamente nota a tutti gli iscritti, pur incidendo notevolmente e a volte drammaticamente, sulla gestione della Professione e sull’esercizio della stessa.
Procediamo con ordine, esaminando la stratificazione normativa. La materia, regolata dal Dlgs 233/1946, è stata rivisitata con L. 3/2018 (detta Lorenzin) che, fissando alcuni aspetti di carattere generale, non stabilisce limiti temporali alle cariche elettive, tranne stabilire che le funzioni esecutive (Presidente, vice, tesoriere, segretario) non possono essere ricoperte per più di 2 volte e fissando la durata della consigliatura a 4 anni. Delega a successivi DM la implementazione delle regole elettorali.
In adempimento, il Ministero della Salute emana il DM15/3/2018 ”Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie” ove, dopo aver definito le modalità operative per lo svolgimento del procedimento elettorale ordinistico, precisa che le candidature possono essere presentate sotto forma di Lista o anche singola, sottoscritte da un n° di firme pari al n° dei componenti dell’Organo da eleggere, autenticate dal Presidente, ribadendo la non sussistenza di limiti temporali alla carica elettiva, né garantendo la parità di genere, né provvedendo a garantire una rappresentanza delle minoranze.
A tutt’oggi manca ancora la normazione che deve precisare le modalità di svolgimento del nuovo ”metodo democratico” previsto dalla L. 3/2018 art.4 c. 5; cio’, nonostante la stessa Legge preveda che i DM attuativi vengano emanati entro 6 mesi, dunque con un ritardo di quasi 6 anni!!!
Nelle more, alcuni coraggiosi iscritti a vari ordini forensi provinciali, oltre ad alcuni consiglieri del Consiglio naz. forense, rilevando come la cristallizzazione, spesso pluridecennale, all’interno dei consigli stessi di medesimi soggetti, violasse principi costituzionali, impugnarono davanti a varie giurisdizioni la legittimità dei consigli stessi. Il complesso e stratificato intervento della magistratura, dopo aver rilevato che il regolamento elettorale ordinistico violava effettivamente principi costituzionali e segnatamente il 3, 24, 51, 97, rese, fra le altre, due Sentenze (Cass. Sez. Unite 12461/2018, Cass. Sez. Unite 32781/2018) che portarono, in breve sintesi, a dichiarare la ineleggibilità e la incandidabilità dei soggetti candidati alla carica di Consigliere (ed eletti), ed alla loro conseguente decadenza. In tal senso si pronunciano per la decadenza anche le Sentenze della Cassazione a Sez. Un. 25040/2021 e la Sentenza 24565/2022.
Parimenti la Corte Costituzionale, nel solco della giurisprudenza citata, con Sentenza n° 173/2019, stabilì alcuni principi ineludibili e segnatamente: 1) limite al 2° mandato consecutivo 2) rispetto della parità di genere 3) rappresentanza delle minoranze. In particolare, la Corte Costituzionale ritiene che ”il principio della alternanza degli eletti è funzionale alla esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alle funzioni di governo degli Ordini favorendone l’avvicendamento agli Organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio fra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione…,nonchè di evitare fenomeni di sclerotizzazione potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti (Cass. 12461/2018). ”L’impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazioni di gruppi interni…”. Ed ancora: ”Le condizioni di uguaglianza stabilite dall’art.51 della Costituzione per accedere alle cariche elettive possono essere compromesse se alla competizione….può partecipare chi ha ricoperto 2 o piu’ mandati consecutivi e che abbiano cosi potuto consolidare un forte legame con una parte dell’elettorato , connotato da tratti peculiari di prossimita” (C.C. n° 173/2019). ”Il divieto del terzo mandato consecutivo, favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’Organo, immettendo forze fresche nel meccanismo rappresentativo e blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza….l’identificazione dei requisiti di eleggibilità ha luogo necessariamente al momento dell’elezione dell’Organo”. Peraltro, la limitazione ai 2 mandati è ”un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche…ed è un principio di portata generale nel più specifico ambito degli Ordinamenti professionali” .
Alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale e della corposa giurisprudenza, era dunque nota la incandidabilità di molti consiglieri omceobs, quantomeno alle elezioni per il mandato 2021/24. I Principi di Diritto enunciati dalla Corte hanno trovato applicazione consolidata in altri Ordinamenti professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri etc.), ma trovano, nei Consiglieri dell’Omceobs, e non solo, una miope riluttanza ad una applicazione spontanea, per l’incapacità di predisporsi ad un ciclico ricambio. Sicchè vi sono Consiglieri Omceobs, che i Principi di Diritto enunciati considerano incandidabili ed ineleggibili, ma in carica ininterrotta da ben 25 anni e che nemmeno la Pronuncia della Consulta riesce a convincere alla ragionevolezza; una consapevole e dolosa usurpazione di carica pubblica che pone forti dubbi sull’esercizio imparziale della funzione di vigilanza e rappresentanza; funzioni queste sottese alla regolamentazione ordinistica delle professioni, fra cui proprio la vigilanza sulla condotta degli iscritti.
Il controllo della professione da parte dei consiglieri citati, in violazione degli art. 3, 24, 51, 97 della Costituzione (C.C. 173/2019), lede il principio di democratica rappresentanza, viola il principio costituzionale di uguaglianza sia dell’elettorato attivo che di quello passivo, di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alla funzione di controllo della concorrenza; limita l’espressione plurale rappresentativa di diverse percezioni dell’elettorato attivo e passivo su tematiche di interesse professionale o di portata piu generale ed inerenti la tutela della collettività. Si pensi ad esempio alle politiche di sanità pubblica, a temi medico-etici e centrali nel dibattito pubblico (procreazione, fine vita, droghe leggere etc.).
Tornando alla ”evoluzione” regolamentare, allo stato, manca il regolamento che attui quanto dispone la lett. a dell’art. 4 comma 5 della L. 3/2018 che deve disciplinare le elezioni degli Organi elettivi secondo un metodo democratico, favorendo l’equilibrio di genere, il ricambio nella rappresentanza, il limite ai mandati e le incompatibilità. Tutto quanto, in aderenza ai precetti imposti dalla Sentenza C. C. 173/2019. Ma il sospetto rallentamento nella definizione democratica del Regolamento, non esonera dal rispetto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, che, d’altro canto, è già stato sanzionato con la declaratoria di decadenza, a prescindere. Nel mese di luglio 2023, a distanza di 5 anni dalla legge delega, il Ministero della Salute rende pubblica una Intesa raggiunta fra lo stesso Ministero e la Federazione che recita ”Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 4 comma 5 della L 3/2018” ed allo stato ancora in attesa di approvazione nella Conferenza Stato Regioni.
La lettura del Regolamento redatto ai sensi dell’art 4 comma 5 della L. 3/2018 lascia esterrefatti. Sono completamente disattesi i principi costituzionali espressi dalla Corte nella Sentenza 173/2019. Non è previsto il limite ai mandati per gli organi elettivi; non è previsto il voto limitato e dunque non vi sono garanzie per le minoranze; non è normata la modalità pubblicitaria per le minoranze anche attraverso il Bollettino quale organo ufficiale dell’Ordine e quindi di tutti gli iscritti; troppo poco tempo intercorre fra il deposito delle candidature e la votazione, insufficiente per promuovere il messaggio informativo da parte delle minoranze, peraltro con una evidente disparità di condizioni per la divulgazione del messaggio; non è normato il voto telematico; ambigua appare la rappresentanza di genere; la presentazione della candidatura corredata da firme autenticate dal Presidente (non prevista nei regolamenti di altre professioni) appare lesiva della segretezza del voto.
Insomma, appare evidente da parte dell’apparato, una operatività finalizzata a cristallizzare le posizioni di potere nel controllo di gangli vitali della Professione e degli Enti collegati (Enpam), in spregio dei principi democratici fissati dalla Corte. La necessità di una rappresentanza plurale non può certo essere sostenuta da professionisti che, in violazione di principi costituzionali, esprimono una posizione di potere lesiva delle minoranze. Sono dunque necessarie iniziative, sostenute dalle opposizioni, finalizzate a costruire un processo elettorale democratico, intervenendo nelle Sedi opportune. Luogo appropriato e sede di dibattito non può che essere il Bollettino quale Organo ufficiale dell’Ordine, espressione di tutti gli iscritti e quindi anche delle opposizioni. Con espressa richiesta di pubblicazione su Brescia medica, anticipata via mail agli iscritti come newsletter, considerati i tempi ristretti in vista della prossima Assemblea elettorale.
Dott. Emilio Archetti