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I DIRITTI DEL DETENUTO
mer 29 gen, 2014

dicembre 2012 - Contributo del Dott. Sergio Perini

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, l'articolo del Dott. Sergio Perini che riguarda il tema assai rilevante dei "Diritti del detenuto"

Il Presidente: Dott. Ottavio Di Stefano


 Dr Sergio Perini - Giudice Esperto Tribunale di Sorveglianza di Brescia -

”I diritti dei detenuti tra Amministrazione e Giurisdizione”

In qualità di Giudice Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Brescia ho partecipato
al convegno, che si è svolto a Roma dal 19 al 20 novembre u.s., voluto dal CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) con la partecipazione di di 74 Magistrati di Sorveglianza o Consiglieri Corte d’Appello e 29 Esperti di Sorveglianza di tutta Italia.
Esperienza formativa di prim’ordine sia come Giudice Sorveglianza sia come Medico per la quantità e la qualità dei dati e delle riflessioni svolte nelle 2 giornate di lavoro.
Mi permetto di segnalare alcuni dati o alcune osservazioni su cui ritengo opportuno che anche la classe medica bresciana faccia alcune riflessioni.
Nella relazione della dssa Maria Laura Fadda di Milano si è posto l’accenno sulla contrapposizione tra le solenni enunciazioni di principio delle norme e lo squallore della realtà delle nostre carceri ricordando che non è possibile dimenticare il modo in cui uno Stato tratta le persone private di libertà attestando il suo rispetto della dignità umana. La tutela dei diritti fondamentali si basa su alcuni sistemi tra loro interagenti:

     o 1-Costituzione Italiana;
      o 2-CEDU (Corte Europea Diritti Umani);
      o 3-CGUE (Corte di Giustizia Unione Europea)
      o 4-Carta delle Nazioni Unite del 1945

E’ stato ricordato come il Parlamento Europeo nel dicembre 2011 abbia emanato gli standard minimi comuni nella UE sulle condizioni di detenzione con nuove regole per il rispetto della dignità della persona. Attualmente in Europa vi è una situazione allarmante per carceri sovraffollate, popolazione carceraria in aumento (633.909 nel biennio 2009-10) , numero crescente di extracomunitari, detenuti in attesa di giudizio, persone con disturbi mentali, numerosi casi di suicidio. L’EPR (European Prison Rules) dichiara (art.64) che la deprivazione della libertà costituisce una punizione in sé e che, pertanto, non bisogna aggiungere ulteriori sofferenze: dunque importante fare un progetto individuale dell’esecuzione della pena includendo il lavoro, l’educazione, l’attività per la preparazione alla scarcerazione (art.103.4)
L’art 3 del CPT (Comitato Prevenzione Tortura) recepito dal CEDU (Corte Europea Diritti Uomo) interdice la tortura o trattamenti inumani. Questo articolo è utilizzato nei ricorsi presentati dai detenuti di tutta Europa per lamentare la limitazione di alcuni diritti fondamentali che vanno a configgere con il sovraffollamento, l’insufficienza di regole d’igiene, l’indigenza e la povertà, l’assenza di intimità per le normali attività fisiologiche corporali,le perquisizioni invasive, l’isolamento sensoriale e sociale, i trasferimenti incessanti di detenuti etc. In base a questo articolo l’Italia è oggetto di numerosi inadempienze. A Strasburgo pendono 1200 ricorsi da parte di detenuti italiani che denunciano la violazione dell’art.3 della CEDU. Il sovraffollamento è solo l’aspetto più eclatante delle disattenzioni del sistema penale italiano. Rilevante il dato che in Italia al 31/8/2012 rispetto ad una capienza di 45.568 posti vi sono 66.271 detenuti. Ciò ha determinato in 14 mesi 116 persone decedute in carcere di cui 66 suicidi.
Un altro dato sconcertante è la presenza di edifici carcerari che risalgono per il 20% al 12°/15° secolo, il 60% al 16° e 18° secolo, il restante 20% tra il 1900 e il 2000. Il Legislatore ha affrontato il sovraffollamento dal 1945 al 1990 con 34 provvedimenti d’ amnistia e indulto.
Oggi la funzione rieducativa della pena è in crisi perché la grande massa dei detenuti sono persone socialmente deboli: immigrati senza permesso di soggiorno né occupazione stabile né una residenza né una famiglia, tossicodipendenti, persone con gravi disagi psichici, le donne. A fronte di questi problemi in Germania la Corte Costituzionale il 22/2/2011 ha definito il principio che lo Stato deve rinunciare alla pretesa punitiva giacché questa andava in conflitto con la dignità del condannato. Pertanto, qualora la organizzazione penitenziaria non sia in grado di realizzare modifiche per la dignità umana, la pena deve essere sospesa. La raccomandazione R del 2006 del Consiglio d’Europa all’art.4 sancisce che “la mancanza di risorse non può giustificare condizioni detentive lesive dei diritti dell’Uomo” quali:

* Diritto all’identità personale: il detenuto deve essere chiamato per nome e non per numero di matricola;
* Diritto alla riservatezza;
* Diritto alla affettività (legge 345 26/7/1975 DPR 30/6/2000): si pensi che in molti Paesi d’Europa, Usa e Canada sono previste aree dedicate per esercitare con privacy il loro diritto alla affettività e sessualità.

*Possibilità di svolgere un lavoro penitenziario alle dipendenze della amministrazione carceraria o di terzi: lavoro domestico, lavoro interno, lavoro extramurario (art 21 e 48 OP) con pagamento di una mercede (art 22 OP);

Il dottore Giovanni Maria Pavarin di Venezia ha rimarcato come vi sia una divaricazione sempre più crescente tra il diritto promesso e il diritto attuato anche perché l’economia sembra oggi aver il sopravvento non solo sul Diritto ma perfino sulla Politica: a tal proposito il Consiglio d’Europa l’11/1/2006 all’art 3 della raccomandazione R dice:”La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo”. Inoltre la risoluzione del parlamento europeo del 15/1/2011 n.2897 considera la necessità di cercare una linea di bilancio per rispettare standard elevati di detenzione diminuendo in tal modo il numero delle recidive.
La dssa Daria Vecchione di Napoli, riprendendo la definizione di Salute della OMS, le direttive OMS sul principio di equivalenza delle cure e l’art. 32 e art. 3 della Costituzione italiana che pone i fondamenti del diritto alla Salute dell’individuo, ha ricordato che già dal luglio 2010 si indica che ogni Istituto penitenziario debba attivare una “carta dei servizi” consentendo al detenuto di effettuare una scelta seppure nel solo ambito del personale medico operante nell’Istituto. La legge 740/1970 sulla sanità penitenziaria prevede le modalità di ricevere le cure erogate da varie figure professionali incaricate (art 80) anche se nella legge di Riforma Sanitaria 833 /78 non è stata prevista la medicina penitenziaria. Solo con la Legge 419/1998 art. 5 sul “riordino della medicina penitenziaria” è previsto il progressivo inserimento nel SSN del personale sanitario carcerario. Con la legge finanziaria e il successivo DCM del 1/4/2008 si delega il SSN, quindi le Regioni, a gestire gli aspetti sanitari e psichiatrici dei detenuti: parità di trattamento tra i cittadini, collaborazione interistituzionale, complementarietà degli interventi, garanzia di condizioni ambientali nel rispetto della dignità delle persone, continuità terapeutica all’ingresso e alla scarcerazione.
I LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) della Medicina Penitenziaria sono:

     o 1-promozione della salute con medicina preventiva e educazione sanitaria
      o 2-salubrità degli ambienti
      o 3-prevenzione primaria, secondaria e terziaria
      o 4-promozione dello sviluppo psico-fisico dei minorenni
      o 5- ridurre i suicidi e Tentati Suicidi individuando i fattori di rischio.

La Corte Costituzionale afferma che “neppure la generale inderogabilità dell’esecuzione della condanna può sopravanzare allorquando la pena, per le condizioni di grave infermità del soggetto, finisca per costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione”. In tal modo si viene a bilanciare il principio della uguaglianza con la tutela della salute e del senso di umanità.
La Corte Costituzionale ritiene che la detenzione di una persona handicappata in un istituto in cui non può spostarsi con i propri mezzi, costituisca un trattamento proibito dall’art 3 della CEDU.
Dall’analisi del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) seguono alcuni fattori la cui sommatoria può favorire una fuga dalla realtà quale il suicidio:

     o 1-impatto psicologico all’atto dell’arresto
      o 2-la crisi di astinenza dei TD
      o 3consapevolezza di una lunga condanna
      o 4-stress quotidiano della vita carceraria.

Ne consegue la necessità di formulare screening, procedure o regolamenti per identificare e gestire i detenuti a rischio suicidario sino dall’arrivo nelle carceri.
Necessità di valutare il sovraccarico lavorativo per il personale o il loro deficit formativo. Ogni programma di prevenzione deve spostarsi anche sull’addestramento del personale di custodia, presente h 24 anche il fine settimana quando le diverse figure professionali sono assenti.
Il problema delle malattia mentale nelle carceri è un problema aperto che fino ad oggi si è risolto con il ricovero presso l’ OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) in attuale via di smantellamento a seguito della Commissione Marino.
Con DPCM aprile 2008 è stata programmata la riconversione dei 6 OOPPGG d’Italia come strutture psichiatriche complesse residenziali riabilitative di tipo comunitario con una capienza massima di 20 pazienti/internati. Il tutto avverrà in 3 fasi:

    o 1 fase: passaggio gestionale alle ASL territoriali di competenza ( già avvenuto con eccezione della Sicilia)
     o 2 fase:distribuzione degli internati nelle aree geografiche di provenienza
   o 3 fase:presa in carico e restituzione alle Regioni con programmi terapeutici e riabilitativi e con livelli diversificati di vigilanza.

   o La commissione Marino ha permesso la formulazione della legge 17/2/2012 che definisce (art 3-ter) il superamento degli OPG entro il 1/2/2013. Entro il 31/3/2012 dovevano essere definiti i requisiti strutturali, di sicurezza inerenti le nuove strutture destinate ad accogliere i pazienti. La legge prevede:

* Esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture
* Attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna
* Destinazione delle strutture ai pazienti provenienti dal territorio regionale
* Spesa prevista:120 milioni euro per il 2012 e 60 milioni per il 2013
* Le persone non socialmente pericolose dovranno essere prese in carica dai Dipartimenti di Salute Mentale
* Gli psichiatri avranno la responsabilità della custodia con conseguente responsabilità penale del curante/custode

Il prof Glauco Giostra- Consigliere CSM, ha sottolineato come la Legislazione italiana sia contraddittoria: svuota carceri/riempi carceri. Lasciare i detenuti in carcere favorisce il 70% di recidive. Posti in misura alternativa riduce le recidive al 20%. Chi svolge attività lavorativa ha una recidiva del 1%. Ha ricordato come il 46% dei detenuti sono in attesa di giudizio! Ne consegue la necessità di mettere degli indici di valutazione della efficienza ed efficacia dei magistrati di Sorveglianza ed un parametro utile potrebbe essere il follow up nel tempo delle recidive dei detenuti.
Il dr Giovanni Tamburino Capo del DAP (Dipartimento Amministrazione Carceraria) è intervenuto sottolineando la gravità del sovraffollamento carcerario e la riduzione delle risorse economiche per la spending review. Bisogna:

     o razionalizzare le spese
      o ricercare un nuovo modello carcerario
      o ridurre una amministrazione pachidermica
      o avviare il cambiamento
      o nuovo programma edilizio creando 5/6000 posti in pochi anni
   o creare una commissione mista con il CSM e il DAP per creare un sistema penitenziario più civile al pari di altri sistemi europei
     o la magistratura deve dare correttezza e sicurezza delle norme
     o la Politica deve farsi parte attiva per redigere norme coerenti

    o nella sede della Scuola della Magistratura di Scandicci si auspicano contaminazioni dei Saperi per il nuovo Diritto
     o nuovo codice etico per il personale penitenziario

Il dr Mauro Palma, membro del Consiglio Europeo ha rimarcato come oggi il carcere sia infantilizzante considerando i carcerati sono figure passive, mentre, al contrario, il carcerato dovrebbe responsabilizzarsi rispetto al suo percorso di espiazione della pena. La prevenzione deve essere concretizzata con interventi mirati perché “si va in carcere perché si è puniti, non per farsi punire”.


Dr Sergio Perini
Carpenedolo (BS)
N° iscrizione all’Ordine 3861
www.sergioperini.it