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Notizie - La Commissione Albo Odontoiatri informa

PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA: PRECISAZIONI
mar 12 mar, 2019

I vari passaggi di legge sono stati meticolosamente riportati, man mano che si generavano, in tempo reale sul sito e ancora presenti sono le disposizioni più attuali, ma rilevo una forte disinformazione fra i colleghi e ricevo esposti con quesiti che testimoniano il non chiaro recepimento delle stesse.
Cerchiamo di sintetizzare il cammino e chiarire l’arrivo, ad oggi, del lungo percorso nato nell’agosto del 2006.

La legge Bersani, passaggio dovuto dopo le indicazioni europee, è stata artatamente travisata da legali di imprese fortemente motivate a spingere sul pubblicitario, che hanno di fatto inquinato il vero obbiettivo dei legislatori europei ed italiani. I passaggi legali di riferimento, fortemente consigliati alla presa visione, sono i seguenti:

- D.L.  n. 223 del 4/7/2006 art. 2 comma 1 (Bersani)
- D.L.  n.  59 del 26/3/2010 art. 34
- D.L.  n. 138 del 2011 art. 3 comma 5
- Legge  n. 145 del 30/12/2018 comma 525 e 536 (Legge Boldi)
- Legge  n. 175/92 art 5 comma 5

 

Quindi: la pubblicità, per lo Stato italiano, deve seguire quanto disposto nelle leggi riportate ed in particolare formarsi intorno al convincimento che non sia “pubblicità sanitaria”, ma “pubblicità dell’informazione sanitaria” ovvero il termine pubblicità va a riferirsi alla possibilità di pubblicizzare, meglio compreso se definito comunicare, quanto serva a informare sull’esistenza e le caratteristiche dell’attività sanitaria svolta. Per rendere più decifrabile la materia e ridurre il più possibile le fantastiche interpretazioni da parte di alcuni, rappresenterei ciò che si possa fare, piuttosto che analizzare tutte le dizioni che non si possano utilizzare.
E’ certamente consentito informare su: geolocalizzazione dello studio e tutto ciò che attiene all’ubicazione e ritrovamento della struttura sanitaria:

- NOMINATIVO, che sia assolutamente sovrapponibile a quello dell’autorizzazione all’apertura studio, ovvero DIA ovvero SCIA, senza alcun tipo di riferimento a complessità strutturali non contenute nel quadro autorizzativo, per esempio: "Clinica" in quanto tale definizione prevede la possibilità di ricovero del paziente e per tanto, se assente tale requisito, il messaggio rivestirebbe carattere ingannevole e non veritiero
- DIRETTORE SANITARIO obbligatorio per le società con qualunque abbreviazione stipulate, che abbia l’iscrizione all’Albo odontoiatri e sia iscritto alla provincia ove esercita tale funzione, dopo aver comunicato su apposito modulo l’incarico all’Ordine. Si ricorda che l'incarico di direttore sanitario può essere unico su tutto il territorio nazionale.
- OBBLIGATORIA l’esposizione del nome del direttore sanitario su tutte le comunicazioni con qualunque mezzo diffuse, integralmente, per intero, senza cifre o abbreviazioni
- NUMERO DI TELEFONO, mail, PEC, FAX ecc
- ORARI DI APERTURA E GIORNI
- TITOLI, SPECIALITA’ e MASTER purché documentalmente provabili
- PRESTAZIONI EROGATE, COSI’ COME RIPORTATE NEL NOMENCLATORE NAZIONALE
- TARIFFE chiare uniche prive di riferimenti a scontistiche e ASSOLUTAMENTE VIETATI RIFERIMENTI A GRATUITA’ delle prestazioni, ivi compresa la visita, con qualunque tipo di dizione
- APPARECCHIATURE presenti in studio, purché non quelle richieste dai requisiti minimi regionali, indispensabili all’autorizzazione apertura studi

Si ricorda, inoltre, che anche il Codice Deontologico presenta fra gli articoli che lo compongono indicazioni in merito alla pubblicità dell’informazione, agli articoli 54/55/56/69 a cui il rimando è d’obbligo.

I chiarimenti, ulteriormente pervenuti, con le sentenze della CCEPS, rimarcano quanto sopra riportato e danno conforto a quanto oggi viene chiesto dall’Ordine professionale. I pareri dati in passato a domande pervenute dagli iscritti vanno, inevitabilmente riveduti ope legis, e pur non sconfessandoli, oggi non possono essere considerati attinenti agli ulteriori chiarimenti esposti con i nuovi passaggi di legge. Si raccomanda, quindi, di uniformarsi ai nuovi orientamenti ricordando che la responsabilità dei messaggi informativi grava sul Responsabile di studio, per le strutture private a nome di professionisti e sui Direttori Sanitari per quelle ad intestazione societaria.

L'Ordine nella sua funzione di controllo e coordinamento è sempre disponibile al rilascio di pareri preventivi se richiesti, tali da garantire scelte sicure in linea con quanto normato.

 

Il Presidente Commissione Albo Odontoiatri: Dott. Luigi Veronesi