Home Page » Archivi » Notizie » La Commissione Albo Odontoiatri informa

Notizie - La Commissione Albo Odontoiatri informa

Detenzione di apparecchiature radiologiche presso lo studio odontoiatrico con utilizzo in regime di radiodiagnostica complementare
lun 14 nov, 2022

Gentile Collega,
Siamo consapevoli che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, III sez. penale n. 1387/2022, inerente l'impiego della CBCT da parte di un medico odontoiatra nell'ambito della radiodiagnostica complementare, ha generato alcuni dubbi interpretativi e timori negli iscritti all'Albo.

Per questo motivo, pur ribadendo che nulla è cambiato in materia, riteniamo necessario un chiarimento a partire dalla nota di CAO nazionale del 17/10 u.s. (v. allegato) e che ribadisce:

- sono oggetto della professione di odontoiatra tutte le attività di cui all'art. 2 L. 409/1985;

- l'odontoiatra rientra nella definizione di medico specialista per la radiodiagnostica complementare sia come prescrittore-esecutore sia come detentore dell'apparecchiatura radiologica;

- la radiodiagnostica complementare è di ausilio diretto allo svolgimento di specifiche prestazioni, purché contestuale, integrata ed indilazionabile rispetto a queste intese come iter diagnostico-terapeutico.

Il processo decisionale per la corretta esecuzione dell'esame radiologico e, in particolare, per la CBCT comprende necessariamente la visita, senza tralasciare la rivalutazione degli esami rx pregressi specialmente se recenti, quindi l'acquisizione del consenso informato scritto che va sottoscritto anche dal medico odontoiatra, deve essere consegnato in copia al paziente insieme all'esame stesso e conservato nella documentazione di studio per almeno 5 anni, includendo obbligatoriamente una serie di informazioni:

-formulazione di pertinente quesito diagnostico (giustificazione) in relazione al singolo esame da eseguire;
-informativa sui rischi connessi alla esposizione rispetto ai benefici attesi con indicazione della dose;
-attestazione dell'esecuzione al minor dosaggio possibile compatibile con la qualità richiesta dal quesito (ottimizzazione).

La consegna dell'esame può eventualmente accompagnarsi ad una nota di accompagnamento, anch'essa da conservarsi come detto sopra, che non deve comunque avere mai carattere di referto ma di sola informazione sull'utilità dell'esposizione con eventuale riferimento ad altro specialista.

Tutto ciò premesso, Ti rinnoviamo e confortiamo sul massimo impegno da parte della scrivente Commissione a mantenere attenzione sull'argomento e Ti invitiamo a impiegare la radiologia complementare con tranquillità sia nel momento prescrittivo che in quello diagnostico-esecutivo purché in aderenza alle citate prescrizioni in modo da rispettare pienamente quei principi di tutela della Salute che ci sono propri.

La Commissione di Albo degli Odontoiatri della Provincia di Brescia