Gentile Collega,
alla luce dell'interesse sempre attualissimo riferito alle norme di legge e di deontologia che regolano la diffusione di comunicazioni informative da parte dei professionisti sanitari e delle strutture, riteniamo necessario ricordare alcuni punti fondamentali.
Vige l'espresso divieto di utilizzare forme espressive proprie della pubblicità commerciale che siano tipicamente caratterizzate da natura attrattiva e suggestiva: sono banditi sia il "consumismo" sanitario (come offerta di prestazioni non necessarie), sia la manipolazione della libera determinazione del cittadino-paziente. Si tratta di approcci spesso accattivanti, ma illeciti se rapportati al diritto del cittadino di vedere pienamente tutelato il proprio diritto alla salute. I limiti che il nostro Codice di Deontologia ed il Legislatore hanno posto in tal senso sono coerenti con l’ordinamento europeo, nonostante i reiterati e anche recenti tentativi di alcuni portatori di interessi di limitarne la portata.
Per questo motivo dobbiamo deplorare l’utilizzo troppo spesso disinvolto che abbiamo riscontrato da parte di professionisti e di strutture, sia con mezzi tradizionali che soprattutto con strumenti digitali (social media, etc.), tramite parole e schemi comunicativi con riferimenti costanti a gratuità, offerte, promozioni, sconti, open day, marchi commerciali, a titolo non esaustivo.
Le norme in vigore, da ultimo con l’introduzione dell’art. 1 commi 525 e 536 L. n. 145/2018 e dell'art. 6 L. n. 103/2023 che ha definitivamente chiarito le modalità comunicative verso l’esterno, contrastano tali eccessi che a maggiore ragione stridono quando sono ripetutamente e pubblicamente in contrasto con le prescrizioni a tutela dell’utenza, della leale competizione fra gli operatori e del decoro professionale. Le comunicazioni possono sì essere effettuate con qualsiasi mezzo purché siano informative, trasparenti, veritiere e non ingannevoli, dovendo per informazione intendersi la natura dell’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, le caratteristiche della struttura, i servizi proposti e gli onorari delle prestazioni svolte.
Confidando nella piena comprensione di quanto richiamato e su cui siamo, come ente pubblico sussidiario dello Stato, posti a vigilare, si porgono i migliori saluti.
La Commissione di Albo degli Odontoiatri della Provincia di Brescia
Legge 30 dicembre 2018 n. 145: (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)
Legge 10 agosto 2023 n. 103: (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)