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Notizie - La Commissione Albo Odontoiatri informa

L'ULTIMA PAGINA SULLA PUBBLICITA' SANITARIA?
mer 29 gen, 2014

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10304/13 del 3 maggio c.a., rispondendo al ricorso avverso ad una sanzione irrogata dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, chiude un percorso interpretativo da sempre assunto da codesta CAO e finalmente definito dalla giustizia ordinaria.
Sperando che questo possa illuminare i Colleghi che hanno contestato il nostro operato come intransigente e fondamentalista, piuttosto che saggio e lungimirante, pubblichiamo di seguito i passi salienti dell'impianto della sentenza.

Gigi Veronesi

““Si tratta di una prospettiva esegetica – rileva la Corte di Cassazione – che non può essere condivisa. Si è già ricordato come la giurisprudenza delle Sezioni Unite abbia posto in evidenza che le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. n. 223 del 2006, convertito in Legge n. 248 del 2006 – le quali delle norme comunitarie sulla libera concorrenza e sulla libertà di circolazione delle persone e dei servizi anche per quanto attiene alla materia delle professioni vuole essere concreta attuazione nell’ordinamento interno -, non incidono “sul rilievo disciplinare delle modalità e del contenuto con cui la pubblicità informativa è realizzata” (Cass. S.U. 10 agosto 2012, n. 14368). E nulla autorizza una lettura della normativa comunitaria nel senso che essa consenta la realizzazione della pubblicità professionale anche con modalità classificabili come “pubblicità occulta” o che siano lesive della dignità e del decoro della professione: in verità, nel caso di specie, non è in discussione il “diritto” al libero esercizio di una ”pubblicità promozionale” dell’attività professionale, bensì esclusivamente la modalità secondo la quale detta pubblicità sia realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti.””