Le procedure per l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza prevedono che il sanitario invii entro trenta giorni dalla presa di servizio presso una struttura sanitaria ove è praticata l'interruzione volontaria di gravidanza,
una comunicazione al medico provinciale (oggi Area Igienistica della Direzione gestionale distrettuale competente) ed al Direttore sanitario della Struttura ove è esercitata la professione, secondo le disposizioni impartite dalla nota dell'ASL del 2001 allegata al presente articolo. L'ASL nelle strutture centrali e periferiche conserva registrazione e copia dell'atto con il quale il professionista ha comunicato di voler esercitare l'obiezione.