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PRECISAZIONI DELL'ORDINE RIGUARDO AGLI OBBLIGHI VACCINALI E AL COMPORTAMENTO RICHIESTO AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
mer 13 set, 2017

Care Colleghe, Cari Colleghi,

Molti di Voi ci hanno rappresentato la difficoltà insorta relativamente alla richiesta da parte di genitori di certificazioni difformi rispetto a quanto richiesto dalla Legge che introduce e norma l’obbligo vaccinale.

La norma legislativa prevede una serie di obblighi sia per il cittadino, sia per gli Istituti Scolastici che per i medici. Ognuno dei soggetti è tenuto, per quanto di competenza, a rispondere a tali obblighi.


Ai medici viene espressamente richiesto di attestare l’eventuale sussistere di condizioni cliniche atte ad esonerare dagli obblighi vaccinali o differire l’adempimento. Tali condizioni cliniche sono fornite dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità nella guida alle controindicazioni alle vaccinazioni edizione 2009 disponibile al seguente link e relativi aggiornamenti.

A tale rilevazione di precauzioni e controindicazioni alle vaccinazioni è funzionale la scheda anamnestica standardizzata inclusa nella guida.

Si afferma inoltre che non sono richiesti esami di laboratorio o accertamenti di routine da eseguire prima della vaccinazione.

La Circolare precisa che le attestazioni relative alla pregressa malattia o alla controindicazione alle vaccinazioni dovranno essere rilasciati dei medici gratuitamente senza oneri a carico dei richiedenti.

La richiesta di certificazioni difformi da quanto previsto espressamente per Legge finalizzate alla valutazione della idoneità o dello stato di salute sono da considerarsi non in linea con quanto previsto dalla norma.

Si ricorda che l’obbligo di certificazione è normato nel Codice Deontologico dall’articolo 24 che testualmente cita: ”il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati o oggettivamente documentati”.

Si ricorda quindi che ogni certificazione non può discostarsi da rigorosi criteri di evidenza e veridicità e deve attenersi a criteri tecnico scientifici validati.

Il Segretario: Dott. Bruno Platto