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PROROGATI I TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI CREDITI ECM DEL TRIENNIO 2014 - 2016
mer 14 nov, 2018

Care Colleghe, Cari Colleghi,

riportiamo di seguito il testo della delibera, del 27 settembre 2018, della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (dal sito dell’AGE.NA.S.)

L’Ufficio ECM dell’Ordine è a disposizione per ogni chiarimento, preferenzialmente via e-mail all’indirizzo: formazione@ordinemedici.brescia.it nelle seguenti giornate ed orari:
martedì - giovedì - venerdì: CONSULENZA SOLO TELEFONICA (Sig.ra Anna Maria Avelluto: 0302453221 e Sig.ra Stefania Bracchi: 0302453208)
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

mercoledì: CONSULENZA SOLO SU APPUNTAMENTO (contattando la Segreteria dell’Ordine al n° 0302453211 o via mail all’indirizzo: formazione@ordinemedici.brescia.it)
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Un caro saluto.
Il Presidente: Dott. Ottavio Di Stefano

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;


VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti” (Rep. Atti n. 192/CSR);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTA la legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3 lett. b) che prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento "La formazione continua nel settore Salute" (Rep. Atti n. 14/CSR);

VISTO l'art. 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 relativa all'obbligo formativo dei crediti per triennio 2017- 2019;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016 relativa al completamento dell'obbligo formativo del triennio 2014-2016;

VISTA la delibera delle Commissione nazionale per la formazione continua del 25 gennaio 2018 che ha confermato la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017.

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 e, in particolare, l'art.4 lett. h) che prevede come obbligo degli Ordini di assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e di concorrere con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

PRESO ATTO che, nonostante il consistente aumento percentuale dei professionisti sanitari certificabili per il triennio 2014-2016, il soddisfacimento dell'obbligo formativo è stato raggiunto, in media, da poco più del 50% dei professionisti sanitari, anche a causa di ragioni contingenti derivanti anche dalla carenza dei professionisti nelle aziende a seguito d piani di rientro regionali;

VISTE le nuove normative adottate dalla Commissione Nazionale, in condivisione con le Regioni e le Province Autonome, che hanno sistematizzato e razionalizzato le norme esistenti consentendo ai professionisti di poter raggiungere i propri obblighi formativi con maggiore chiarezza e semplicità.

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA

1. Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno facoltà di avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell'obbligo formativo del precedente triennio, fermi restando eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normative di legge.

2. La percentuale di crediti formativi acquisibili mediante auto formazione è aumentata dal 10 al 20 per cento per il triennio 2017-2019.

3. Ogni anno il COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l'obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini.

4. Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine.

Roma, 27 settembre 2018

Il Vice Presidente
Il Segretario