Home Page » Archivi » Notizie » Notizie dell'Ordine

Notizie - Notizie dell'Ordine

NOVITA' DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019
mer 23 gen, 2019

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ INFORMATIVA SANITARIA

Alle strutture sanitarie private di cura e agli iscritti - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società odontoiatriche – è consentita:

- nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 (cd legge Bersani1)
- a condizione che sia funzionale a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.


In caso di violazioni, gli Ordini, anche su segnalazione delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

DIREZIONE SANITARIA DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DI CURA

Per tutte è stabilito l’obbligo di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa; la disposizione deve trovare adempimento entro centoventi giorni (120) dalla entrata in vigore della legge (intervenuta il 1° gennaio scorso).  
Si ricorda che in ogni caso l’iscritto ha l’obbligo di comunicare l’assunzione di incarichi come Direttore Sanitario al proprio Ordine.

icon Accettazione direzione sanitaria


Per ulteriori informazioni si rinvia alla comunicazione n. 9/2019 della FNOMCeO2.

 icon FNOMCEO - COMUNICAZIONE 9-2019 

 

 1 Trattasi della disposizione che abrogava le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità

2  Errata corrige: nella detta comunicazione FNOMCeO le parole “In data 1 gennaio 2018” devono intendersi come “in data 1 gennaio 2019”