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COMUNICATO: SPECIALIZZANDI DEGLI ANNI 1982-1991 E REMUNERAZIONE
mer 22 gen, 2014

Facendo seguito ai numerosi comunicati stampa riguardanti i rimborsi ai medici specializzandi, prodotti da CONSULCESI, l'Ordine di Brescia reitera quanto già detto nel comunicato dello scorso luglio.
Il VicePresidente: Dott.ssa Luisa Antonini

Per gli specializzandi degli anni ’82 – ’91 è tuttora viva la discussione sul diritto alla remunerazione dei relativi anni di Corso.
Una giurisprudenza, evolutasi nel tempo, ma non ancora pervenuta ad un quadro compiuto e univoco alimenta ad oggi ancora diverse aspettative degli interessati.


In sintesi
Uno dei temi più controversi, quanto alla possibilità di ottenere dai Giudici soddisfazione, è quello della prescrizione del relativo diritto, che autorevole giurisprudenza stabilisce in dieci anni. Non varrebbe, al contrario, la prescrizione quinquennale fissata dalla legge di stabilità del 2012, che non si applicherebbe retroattivamente.

Altro tema, al primo correlato, è quello della decorrenza di detta prescrizione, perlopiù fatta risalire o dal conseguimento della specialità, o dall’entrata in vigore della legge italiana (D.Lgs 8/8/91 n. 257, attuativa della direttiva comunitaria), o alla poco successiva legge n. 370 dello stesso anno. Vero è, anche, che taluni, in misura minoritaria, considerano il diritto svincolato da qualsiasi decorrenza della prescrizione.

Con queste premesse, secondo l’interpretazione almeno ad oggi prevalente nella giurisprudenza, rileverebbe, per ritenersi tuttora attuale e azionabile il diritto, che gli interessati abbiano almeno posto già in essere adeguate forme di messa in mora o diffida nei confronti delle istituzioni (di regola, tramite raccomandata); diversamente, le aspettative di un riconoscimento scontano certamente maggiore incertezza.

Infine, si ricorda, che come sia ritenuto d’ostacolo all’affermazione del diritto l’avere prestato nel corso degli anni di specializzazione attività professionale retribuita (anche qui, da ultimo, qualcuno di diverso avviso).
In detti limiti, su cui ancora la giurisprudenza, come detto in premessa, non è univoca nei propri pronunciamenti, si muovono le prospettive di agire legalmente per affermare ancora oggi il diritto in oggetto.

        Dr. Bruno Platto                                       Avv. Fausto Maggi
(Segretario OMCeO Brescia)                     (Consulente Legale OMCeO Brescia)