Home Page » Archivi » Notizie » Notizie dalla FNOMCeO

Notizie - Notizie dalla FNOMCeO

Gestione domiciliare dei pazienti Covid-19. Consiglio di Stato, sentenza n. 946 del 9 febbraio 2022
ven 11 feb, 2022

 

Si ritiene opportuno segnalare che il Consiglio di Stato, dopo aver sospeso lo scorso 19 gennaio la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la circolare ministeriale del 26 aprile 2021, respinge definitivamente il ricorso presentato dal comitato Cura Domiciliare COVID-19, dichiarando che i medici sono liberi di prescrivere farmaci purché in linea con le evidenze scientifiche. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 946/2022 (all.n.1) ha quindi affermato che la circolare del Ministero della salute in merito alla gestione domiciliare dei pazienti Covid non limita la libertà del medico, ossia le indicazioni terapeutiche pubblicate dal Ministero della salute non contengono prescrizioni vincolanti per i medici e non hanno un effetto precettivo cogente. Tale circolare ministeriale del 26 aprile 2021 “si limita, infatti, a raccogliere le indicazioni degli organismi internazionali, i pronunciamenti delle autorità regolatorie e gli orientamenti di buona pratica clinica asseverati dagli studi nazionali ed internazionali, al fine di fornire a tutti gli operatori interessati un quadro sinottico di riferimento…non
impone divieti o limitazioni all’utilizzo di farmaci, bensì si limita ad indicare, con raccomandazioni e linee di indirizzo basate sulle migliori evidenze di letteratura disponibili, i vari percorsi terapeutici, a seconda del ricorrere di specifiche condizioni. La circolare consiglia, ma non impone, di non utilizzare determinati farmaci” per trattare il Covid-19 a domicilio.

Nella sentenza indicata in oggetto si precisa che le Linee guida “contengono mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale. Ben è libero il singolo medico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità, di prescrivere i farmaci che ritenga più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze scientifiche acquisite". Pertanto, tali raccomandazioni, come ad es. la legge Gelli, rispondono a livello internazionale e nazionale “all’esigenza di individuare una strategia terapeutica comune e condivisa, che consenta al medico di fare proprie le acquisizioni scientifiche e le esperienze cliniche diffuse e condivise, che hanno dimostrato un profilo di efficacia e sicurezza largamente acclarato a livello scientifico nella cura di una patologia, e sono cresciuti di pari passo, come bene è stato osservato, con l’affermarsi della medicina basata sull’evidenza, ma non esimono il medico dal dovere di costruire una terapia condivisa e ritagliata sulle esigenze del singolo paziente, anche adottando terapie non indicate nelle linee guida o nei protocolli, purché sicure ed efficaci”. “In ciò si manifesta la differenza tra le regole deontiche, cogenti sul piano giuridico, e le regole tecniche (o anancastiche), dettate con carattere riepilogativo di una certa esperienza, nel passato, e orientativo di un certo comportamento, nel futuro, le quali ultime sono appunto refutabili o superabili dal medico, nel doveroso esercizio della propria autonomia professionale, perché si basano su ragioni determinabili e intersoggettivamente valide per essere costruite sull’esperienza più qualificata, che può essere superata, aggiornata e persino smentita dalle peculiarità del quadro clinico, essendo la giustificazione pratica su cui si fonda la regola pratica sottoponibile, come noto, a controllo empirico”.

In caso di mancata adesione alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale, la sentenza spiega come “lo stesso art. 5, comma 1, della l. n. 24 del 2017 (legge Gelli) prevede che il medico si attenga ad esse, salvo la specificità del caso concreto e il successivo art. 6 ammette l’esclusione della punibilità nel caso in cui l’evento lesivo o mortale in danno del paziente si sia verificato a causa di imperizia del medico quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, purché queste risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Dunque, “il rispetto delle linee guida non può essere univocamente assunto quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico e nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente. Pertanto, non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all’evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone”. Ciò significa che il singolo medico, nel prescrivere un farmaco, possa discostarsi dalle Linee guida, senza incorrere in responsabilità "purché esistano solide o, quantomeno, rassicuranti prove scientifiche di sicurezza ed efficacia del farmaco prescritto, sulla base dei dati scientifici, pur ancora parziali o incompleti, ai quali possa ricondurre razionalmente il proprio convincimento prescrittivo rispetto alla singolarità del caso clinico".

In conclusione, il Consiglio di Stato ha chiarito che "La prescrizione del farmaco anche nell’attuale emergenza epidemiologica, e tanto più nell’ovvia assenza di prassi consolidate da anni per la solo recente insorgenza della malattia, deve fondarsi su un serio approccio scientifico e non può affidarsi ad improvvisazioni del momento, ad intuizioni casuali o, peggio, ad una aneddotica insuscettibile di verifica e controllo da parte della comunità scientifica e, dunque, a valutazioni foriere di rischi mai valutati prima rispetto all’esistenza di un solo ipotizzato, o auspicato, beneficio. La prescrizione di farmaci non previsti o, addirittura, non raccomandati dalle Linee guida non può
dunque fondarsi su un’opinione personale del medico, priva di basi scientifiche e di evidenze cliniche, o su suggestioni e improvvisazioni del momento, alimentati da disinformazione o, addirittura, da un atteggiamento di sospetto nei confronti delle cure “ufficiali” e ciò in quanto "la libertà della scienza non vuol dire anarchia del sapere applicato dal medico al paziente".

(Comunicazione n. 39 della FNOMCeO)