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Legge Costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante: Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (Vigente al: 9-3-2022)
gio 24 feb, 2022

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.44 del 22-2-2022 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni
di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1 (Modifica all’art. 9 della Costituzione)
L’articolo 1 aggiunge un comma all’articolo 9 della Costituzione, che al secondo comma già riconosce quale compito della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Finalità della modifica è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” previsto dall'articolo 117,
secondo comma della Costituzione - introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva. Il nuovo terzo comma è specificamente dedicato ai profili ambientali ed è suddiviso in due periodi. Al primo periodo, accanto a quella dell’ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli  ecosistemi. Viene inoltre introdotto un riferimento espresso all' “interesse delle future generazioni”, espressione inedita nel testo costituzionale. L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e 'sistemica': quale ambiente, ecosistema, biodiversità. La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa, allorché rilevassero ai fini delle disposizioni costituzionali vigenti. La tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117. In particolare, la tutela del "paesaggio" costituzionalmente sancita dall’articolo 9 è stata
declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura 'espansiva'. In tale prospettiva l'ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico.
La Corte costituzionale ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un "processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e
di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale". "In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio", aggiunge la sentenza n. 71 del 2020 - la quale sottolinea altresì che "la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale". Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V, modificativa dell’articolo 117, secondo comma della Costituzione. In tale ambito è stata introdotta la previsione della "tutela" dell'ambiente e dell'ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della "valorizzazione" dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni). In questa più ampia prospettiva si pone il secondo periodo del comma aggiuntivo previsto dalla proposta di legge costituzionale C. 3156 che ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi.

Articolo 2 (Modifica all’art. 41 della Costituzione)
Il progetto di legge costituzionale interviene – all’articolo 2 - sull’articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell’iniziativa economica. Con una prima modifica (lettera a)), si interviene sul secondo comma dell'articolo 41 Cost., aggiungendo all'attuale previsione - in base alla quale l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – l’ulteriore vincolo che essa non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente. La Corte costituzionale (nella sentenza n. 85 del 2013), ha affermato che la qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati.
Con altra modifica (lettera b)), si prevede l'aggiunta, al terzo comma dell'articolo 41, della possibile destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali. In base al testo vigente del comma terzo dell'articolo 41 Cost.,
la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Con la modifica prevista viene dunque aggiunto, a tale previsione, il riferimento ai fini ambientali accanto a quelli sociali.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto.

(Comunicazione n. 54 della FNOMCeO)