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Medico radiologo. TAR Lazio: Sentenza n. 11242/2022
gio 08 set, 2022

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) con sentenza n. 11242/2022 ha respinto il ricorso depositato il 19 gennaio u.s. dalla Regione Veneto, con cui quest’ultima chiedeva l’annullamento delle “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000)” del Ministero della Salute, eccependo in particolare violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e manifesta illogicità del provvedimento adottato dal Ministero della Salute in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connessi alle esposizioni mediche.

Si rileva che i giudici amministrativi, in riferimento alle indicazioni contenute nelle suddette Linee guida aventi prettamente carattere tecnico, poste primariamente a tutela della salute del paziente, hanno ritenuto “inconferente a minarne la legittimità” per il fatto che esse potessero avere ricadute in termini di organizzazione del servizio sanitario regionale, “attesa la espressa competenza assegnata dal legislatore al Ministero dalla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 187 del 2000 e la dichiarata finalità di garantire una applicazione uniforme sul territorio nazionale e di assicurare l'uso appropriato delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale e ben potendo pertanto le relative prescrizioni essere ricondotte nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza”.

Pertanto, il TAR Lazio ha affermato che la protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei pazienti, non esclude, anzi inevitabilmente coinvolge, profili organizzativi necessari ad assicurarne l’effettivo perseguimento a livello amministrativo, anche allorché, essi si risolvano nel prevedere la presenza di personale medico specializzato o la possibilità per il medico radiologo di modificare il protocollo di esecuzione in relazione alle esigenze cliniche del paziente.

In allegato il testo integrale della sentenza indicata in oggetto.

(Comunicazione n. 163 della FNOMCeO)