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Riparto delle risorse per il fabbisogno di apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Decreto 29 luglio 2022
gio 29 set, 2022

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27-9-2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro della salute indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

Art. 1 “1. A valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito delle risorse accantonate con deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per far fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti, in via prioritaria cronici e fragili, nonché di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, è ripartito in quota capitaria alle regioni un contributo pari a euro 235.834.000,00 al netto delle quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191…”.

Art. 2 “1. Le apparecchiature di diagnostica di primo livello, oggetto del presente provvedimento, in coerenza con la riorganizzazione della rete territoriale del Servizio sanitario nazionale prevista dalla Component 1 della Missione 6 del PNRR e dal regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, di cui all'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 verranno assegnate prioritariamente: alle Case della Comunità hub; alle Case della Comunità spoke; agli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e PLS; alle aggregazioni di medicina di gruppo tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimità. In queste aree dove, per le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio, lo studio del MMG deve essere ulteriormente rafforzato (strumenti di prima diagnostica, rete e telemedicina) al fine di garantire un'assistenza di prossimità adeguata e non accrescere le diseguaglianze territoriali”.
“2. Fermo restando quanto previsto rispettivamente dall’art. 2, comma 6 dell'ACN Medicina generale 30 ottobre 2020 e dall’art. 3, comma 6 dell’ACN Pediatria libera scelta 30 ottobre 2020, le apparecchiature di diagnostica di primo livello oggetto del presente decreto,
per garantire prossimità dell'assistenza ed erogazione di prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché' dei pediatri di libera scelta ai soggetti fragili affetti da patologie croniche, devono essere compatibili ed integrarsi con la Piattaforma nazionale di telemedicina e con i servizi di telemedicina previsti dalla Component 1 della Missione 6 del PNRR nonché con il Fascicolo sanitario elettronico. L'utilizzo delle apparecchiature sanitarie di cui al presente decreto avviene nell'ambito dei compiti del MMG/PLS”.
“3. Le prestazioni erogate da parte dei MMG e PLS mediante le apparecchiature di cui al presente decreto rientrano nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di base. Le modalità di rilevazione dell’attività erogata, le specifiche tecniche della documentazione relativa agli atti medici eseguiti con il supporto delle apparecchiature di cui al comma precedente, le modalità di alimentazione del FSE, gli indicatori minimi di processo e di risultato di cui al successivo art. 3, comma 2 sono definiti da un tavolo tecnico congiunto Ministero della salute e regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”.

Art. 3 “2. Il piano dei fabbisogni e il conseguente processo di approvvigionamento dei dispositivi medici di cui al comma 1, deve contenere: … il piano regionale di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta o l'adesione a quello predisposto dall'Istituto superiore di sanità; un piano di manutenzione, assistenza e aggiornamento, comprensivo anche delle modalità di fornitura e smaltimento dei consumabili necessari per il funzionamento dei dispositivi di proprietà delle aziende sanitarie che si intendono adottare sulle apparecchiature sanitarie…”.
“3. Le regioni, sulla base degli obiettivi di salute definiti dalla propria programmazione, dei modelli organizzativi regionali e di quanto previsto dall'ACN del 30 ottobre 2020 procedono alla stipula di accordi integrativi regionali con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta”.
“4. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi assistenziali individuati dagli accordi integrativi di cui al comma 3 con propri dispositivi (soggetti ad autorizzazione da parte delle aziende sanitarie di competenza), certificano il proprio contributo alle medesime finalità del presente decreto, secondo le modalità definite nell'ambito degli accordi integrativi regionali stessi”.

(Comunicazione n. 178 della FNOMCeO)