Home Page » Archivi » Notizie » Notizie dalla FNOMCeO

Notizie - Notizie dalla FNOMCeO

Assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'a.a. 2021-2022. Decreto 2 settembre 2022
ven 21 ott, 2022

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18-10-2022 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto con cui il Ministro della salute di concerto con il con il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito tra le disposizioni di maggiore interesse quanto di seguito riportato.

Art. 1, comma 1 “Per l'anno accademico 2021/2022,...il numero dei contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato è rideterminato in 13.000 unità per il primo anno di corso ed è fissato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 1, parte integrante del presente decreto”. Comma 2 “…Nella distribuzione dei contratti alle singole scuole di specializzazione, in considerazione di quanto già avvenuto in sede di assegnazione dei contratti per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, sono incrementati maggiormente i contratti assegnati alle seguenti scuole di specializzazione, in quanto di particolare impatto nell'emergenza COVID e per i possibili scenari futuri…: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; malattie dell'apparato cardiovascolare; malattie dell'apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina di emergenza ed urgenza; medicina interna; microbiologia e virologia; patologia clinica e biochimica clinica; radiodiagnostica; igiene e medicina preventiva; ematologia; geriatria…”.

Art. 2, comma 2 “Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale”.

Art. 3, comma 1 “La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (“Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”), è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola... Il personale medico di cui al presente comma perde il diritto alla frequenza della scuola di specializzazione nel caso di cessazione - durante il corso di specializzazione medesimo - del rapporto di lavoro a suo tempo instaurato con uno dei sopraindicati enti”.

Art. 4, comma 1 “I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi”.

(Comunicazione n. 188 della FNOMCeO)