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Individuazione dei dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito. Autorità Nazionale Anticorruzione: Delibera 464 del 27 luglio 2022
ven 28 ott, 2022

 

Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale. Delibera 464 del 27 luglio 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24-10-2022 è stato pubblicata la delibera 27 luglio 2022 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, con cui vengono individuati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e disciplina i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati.

Mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) sono effettuate le verifiche e i controlli del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e del loro mantenimento nonché della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, in particolare:

- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Il FVOE consente:
a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in centoventi giorni, ove non diversamente indicato;
d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale.

Per l'utilizzo del FVOE:
a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il responsabile del procedimento abilitato, acquisisce il Codice identificativo gara (CIG) per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un «PASSOE» da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
c) in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
d) in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lettera b).

Per operare sul FVOE, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE).
Ai fini dell'utilizzo del FVOE, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione.
Le stazioni appaltanti nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.
L'accesso al FVOE è consentito esclusivamente al responsabile del procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.

Il responsabile del procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all'indirizzo indicato dal responsabile del procedimento, con l'invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal responsabile del procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste dal FVOE.

Per partecipare alle gare di appalto sarà obbligatorio utilizzare il FVOE a partire dall'entrata in vigore della presente delibera che avverrà l’8 novembre 2022.
Si attendono successivi aggiornamenti concernenti la delibera ANAC indicata in oggetto per disciplinare le nuove, funzionalità, i nuovi dati e documenti a comprova dei requisiti acquisiti nel fascicolo.

(Comunicazione n. 191 della FNOMCeO)