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Notizie - Notizie dalla FNOMCeO

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR. Legge 17.11.2022 n.175. Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23.9.2022 n.144
mer 23 nov, 2022

ATTENZIONE: Vi è una sezione riguardante i dottorandi di ricerca e assegnisti di ricerca

Sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 17.11.2022 è stata pubblicata la Legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Articolo 5, commi 3, 4 e 6 (Incremento del finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale per compensare l’aumento dei prezzi delle fonti energetiche)
I commi 3, 4 e 6 dell’articolo 5 definiscono un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia
. In particolare, il comma 3 assegna agli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del monitoraggio dei conti del settore sanitario, una integrazione del finanziamento vigente per un totale di 1.400 milioni di euro nel 2022. Il comma 4 prevede che la ripartizione delle risorse di cui al comma 3, oltre che delle risorse di cui all’articolo 40, comma 1, del DL n. 50 del 20222 (L. n. 91/2022) verrà effettuata con decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2022.
Come per la precedente integrazione di risorse, a tale riparto è previsto che accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative per le autonomie speciali relative al concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Il comma 6 prevede la copertura degli effettivi oneri derivanti dal comma 3, vale a dire 400 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sull'articolo 43 del presente provvedimento che stabilisce le risorse per il finanziamento del complesso degli interventi previsti. L’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario tiene conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti
dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.

Articolo 5, comma 5 (Contributo una tantum in favore delle strutture sanitarie private accreditate)
Il comma 5 dell’articolo 5 prevede la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle regioni e delle province autonome, di un contributo una tantumin favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario del medesimo ente territoriale
; la misura massima di tale contributo, previsto in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per l'anno 2022 in base al singolo accordo contrattuale; il contributo può essere riconosciuto nell'ambito delle risorse pari, complessivamente, a 1.600 milioni di euro, per il 2022. Il contributo in oggetto è in ogni caso subordinato alla presentazione di un'apposita rendicontazione - da parte della struttura interessata - dell’incremento di
costo complessivo sostenuto nel medesimo anno 2022 per le utenze relative all'energia elettrica e al gas. Il contributo può essere riconosciuto anche in deroga al limite di spesa previsto per l'acquisto, da parte del Servizio sanitario regionale, di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera
.

Articolo 18 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) L’articolo 18 prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro. La norma prevede, a favore dei lavoratori dipendenti, un’indennità una tantum di 150 euro, da riconoscere tramite il datore di lavoro con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, a condizione che nel medesimo mese la retribuzione imponibile non superi i 1.538 euro (comma 1).
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS
. L’indennità è corrisposta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare dei medesimi trattamenti e prestazioni. Non sono tenuti a rendere tale dichiarazione i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze NoiPA di cui all’articolo 11, comma 9 del D.L. n. 98/2011. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (comma 4). Il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità da parte dei datori di lavoro nel mese di novembre 2022 è compensato attraverso la denuncia dei redditi, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS, ai sensi dell’articolo 44, comma 9 del D.L. n. 269/2003 (comma 5).

Articolo 19 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)
L’articolo 19 prevede il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità una tantum
, ai pensionati con reddito fino a 20 mila euro, nonché a percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Articolo 20 (Incremento delle risorse per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi)
L’articolo 20 prevede, in via subordinata al possesso di uno specifico requisito inerente al reddito, un incremento, nella misura di 150 euro,dell'indennità una tantum già prevista per il 2022, nella misura di 200 euro, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato
; la dotazione
complessiva del relativo Fondo - che concerne il solo anno 2022 e che costituisce il limite di spesa per l'indennità in oggetto - viene quindi elevata da 600 milioni di euro a 1.012,5 milioni.
Tra i soggetti interessati al beneficio vi sono gli iscritti agli enti di diritto privato - gestori di forme previdenziali obbligatorie - di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che siano già
iscritti alle relative gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data, e che, entro quest'ultima, abbiano eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale siarichiesta l'indennità, con competenza decorrente dall'anno 2020
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(Comunicazione n. 207 della FNOMCeO)