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Misure per il Servizio Sanitario - Commissioni presso l'AIFA. Legge 16 dicembre 2022 n. 196
mer 28 dic, 2022

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27-12-2022 è stata pubblicata la "Legge 16 dicembre 2022, n. 196 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 2 (Proroga delle misure per il servizio sanitario della Regione Calabria)
L’articolo 2 estende di 6 mesi (30 invece di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 150/2020) il periodo massimo disposto a normativa vigente per l’applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, in scadenza il prossimo 11 novembre 2022.
Dalla proroga sono escluse alcune disposizioni già oggetto di modifica da parte di successivi interventi a sostegno del sistema sanitario regionale, relative al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria.
Si dispone inoltre che i Commissari straordinari decadano, ove non confermati con le medesime procedure già previste alla vigente normativa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per gli oneri derivanti dalla proroga in esame, che si sostanziano in concreto nella autorizzazione all’AGENAS alla proroga dei contratti di lavoro flessibile a supporto dell’attività del Commissario ad acta nel limite di 25 unità, è prevista la copertura nel limite di 256.700 euro per l’anno 2022 e di 577.500 euro per il 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS.
L’articolo 2 in commento, novellando l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (L. n. 181/2020), stabilisce l’estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto - per l’applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria.
La delimitazione è da intendersi necessaria, considerata la straordinarietà della normativa a sostegno del sistema sanitario regionale della Calabria. Il periodo di applicabilità delle misure era originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto e più precisamente per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (11 novembre 2020).
La proroga riguarda la normativa vigente del summenzionato DL. 150/2020, con esplicita eccezione di alcune delle misure contenute all’articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, e agli articoli 5 e 6 del DL. 150/2020, tra le quali: l’erogazione di un contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 6 del DL. 150). L’esclusione dalla proroga è dovuta a quanto già previsto dal citato articolo 16-septies del DL. 146/2021, al comma 2, lett. f), nell’ambito del finanziamento del SSN. Tale norma infatti prevede un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Analogo stanziamento speciale di 60 milioni annui era stato infatti già disposto per ciascun anno del triennio 2021-2023 dal medesimo articolo 6, comma 1, del DL. 150.
Il primo comma dell’articolo 2 in esame stabilisce inoltre che i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato DL. 150, decadano, ove non confermati con le medesime procedure di cui all’articolo 2, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In proposito si evidenzia che il testo del decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 novembre 2022, con entrata in vigore a far data dal 9 novembre 2022. Se non confermati, pertanto, i Commissari straordinari dovrebbero decadere l’8 gennaio 2023.
Il comma 2 definisce gli oneri che derivano dalla predetta disposizione di proroga, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 4, del citato DL. 150/2020 il cui effetto è l’estensione dell’autorizzazione all’AGENAS a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità per attività di supporto al Commissario.

Articolo 3 (Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco)
L'articolo 3 dispone una (terza) proroga al 28 febbraio 2023 - rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre 2022 – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso) operanti dalla scadenza in regime di prorogatio. Reca inoltre, alcune disposizioni in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni quali: soppressione delle attuali commissioni consultive, alla scadenza della proroga anzidetta, e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco che ne erediterà le funzioni; istituzione dell'organo denominato Presidente dell'AIFA; soppressione della figura del direttore generale dell'AIFA, a decorrere dalla data di efficacia della nomina del primo
Presidente dell'AIFA; rinvio a un decreto del Ministro della salute per la disciplina delle modalità di nomina e delle funzioni del Presidente e dei direttori amministrativo e tecnico-scientifico dell'AIFA.
In altri termini, si è disposta la soppressione delle Commissioni consultive sopra citate e l'attribuzione delle funzioni ad esse spettanti, a partire dal 1° marzo 2023, a una nuova commissione unica, denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), costituita da dieci componenti nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità da individuarsi con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il Senato ha altresì previsto che, con il predetto decreto ministeriale, siano disciplinate anche le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'AIFA, che diventa rappresentante legale dell'Agenzia, assumendo il ruolo attualmente attribuito al direttore generale, nonché le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.
Con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA è, quindi, prevista la soppressione della figura del direttore generale. Dunque, il consiglio di amministrazione dell'AIFA resta formato da cinque componenti: il presidente, due componenti designati dal Ministro della salute e due indicati dalla Conferenza Stato-regioni.

(Comunicazione n. 224 della FNOMCeO)