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Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Decreto-legge 2 marzo 2024 n.19
ven 15 mar, 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2-3-2024
è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 13 (Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere)
Il comma 13 dell’articolo 1 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del PNRR Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l’edilizia sanitaria.
Viene, infatti, aggiunta una disposizione che prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la possibilità per le Regioni, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali della Missione 6 Salute - vale a dire 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” di cui alla Componente 1, e del sopra richiamato investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR -, qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di impegnare le risorse finanziarie, ove disponibili, previste per l’edilizia sanitaria ai sensi dell’articolo 20 della L. n. 67/1988 per la copertura dei costi emergenti, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti e rendicontando, con apposita procedura, le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

Articolo 20, comma 1, lettera a) (Disposizione concernente l’individuazione dell’ufficio del responsabile per la trasformazione digitale)
L’articolo 20, comma 1, lettera a), prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato, per l’esercizio delle funzioni dell’'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale, possano avvalersi del supporto di società in house, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’articolo 20, comma 1, lettera a), in esame novella l’articolo 17, comma 1-septies, del Codice dell’amministrazione digitale - CAD (decreto legislativo n. 82 del 2005).
Tale comma 1-septies stabilisce che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possano espletare anche in forma associata le funzioni previste dal comma 1-sexies. Quest’ultimo prevede che le suddette pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuino l'ufficio responsabile per la transizione digitale tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuino un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa. Si tratta dell’ufficio disciplinato dal comma 1 del medesimo articolo 17 CAD. In assenza del vertice politico, prosegue il comma 1-sexies, il responsabile dell'ufficio per il digitale risponde direttamente al responsabile amministrativo dell'ente medesimo. La novella in esame integra il contenuto del comma 1-septies facendo salva la possibilità di avvalersi, nello svolgimento di tali funzioni, del supporto di società in house, mediante apposite convezioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 20, comma 1, lettera b) (Sistemi di interoperabilità entro la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

L’articolo 20, comma 1, lettera b), prevede che le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possano continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità “già attivi” (anziché “già previsti dalla legislazione vigente”). La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 novella il Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) riguardo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
Destinatarie della disposizione sono le pubbliche amministrazioni menzionate dall'articolo 2 del Codice dell'amministrazione digitale, dunque: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione). Sono questi i soggetti ‘coinvolti’ nella Piattaforma, la quale mira a sviluppare l'interoperabilità dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, a standardizzare e promuovere il riutilizzo dei dati, ad alimentare processi di analisi dati. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati trova la sua disciplina nell’articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
La Piattaforma è definita quale infrastruttura tecnologica che renda possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Siffatta interoperabilità è resa possibile mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma.
Quest'ultima inoltre assicura la raccolta e conservazione delle informazioni circa gli accessi e le transazioni realizzati per suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, di "interfacce di programmazione delle applicazioni" (API, nell'acronimo di Application Programming Interface, ossia uno strumento di programmazione che 'interfaccia', rendendoli comunicanti, programmi o piattaforme altrimenti incompatibili).
Le interfacce sono sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. E sono raccolte in un “catalogo API”, reso disponibile, ai soggetti accreditati, dalla medesima Piattaforma.

Articolo 20, comma 1, lettera e) (Istituzione del “Sistema di portafoglio digitale italiano”)
Al fine di rafforzare l’interoperabilità tra le banche dati pubbliche, la disposizione istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema ITWallet). Individua i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione nonché le sue caratteristiche, da maggiormente definire mediante linee guida (approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica).
Prevede, inoltre, che nell’attesa della piena funzionalità di tale sistema, siano rese disponibili (a richiesta) attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale (app IO), le versioni digitali di: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia; patente di guida mobile; Carta europea della disabilità.
La disposizione in esame introduce un nuovo articolo 64-quater al Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82). Con esso si provvede alla istituzione del Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici. L’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale specifica che la Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi
di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Ai sensi del comma 2, il Sistema IT-Wallet si compone di due soluzioni di portafoglio digitale, pubblico e privato. L’IT-Wallet pubblico è reso disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale, vale a dire l’app IO. È applicazione in carico alla società PagoPA S.p.A., volta ad
istituire un unico punto di accesso ai servizi pubblici digitali.
Il comma 3 dispone che siano approvate apposite linee guida con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata, adottato su proposta dell’Agenzia per l’Italia Digitale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida, adottate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono:
a) le caratteristiche tecniche, le modalità di adozione e la tipologia di servizi resi dalle soluzioni IT-Wallet pubblico e privato;
b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni ITWallet privato;
c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati;
d) gli standard tecnici per garantire interoperabilità del Sistema ITWallet;
e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza;
f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato. Il comma 4 prevede che le società PagoPA S.p.A. e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. provvedano, nel rispetto delle linee guida sopra ricordate, alla realizzazione e alla gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018, attribuisce la gestione e i compiti della piattaforma tecnologica ad una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, da costituirsi entro centoventi giorni,
sulla base di direttiva del Presidente del Consiglio (per l'indicazione degli obiettivi) e di decreto del medesimo Presidente (per la definizione di criteri e modalità). La piattaforma tecnologica ha assunto il nome "PagoPA" e la società costituita PagoPA S.p.A.
Il comma 7, dispone che in attesa della piena funzionalità del Sistema IT-Wallet siano rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale (app IO) le versioni digitali della Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.
Il comma in esame precisa, inoltre, che salvo gli utilizzi previsti in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, come strumento di identificazione in rete per la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze su supporto plastificato.

Articolo 22, comma 5, 6 e 7 (Albo dei periti presso il tribunale)
I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 22 recano disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell’apposito Albo istituito presso il tribunale. In particolare, il comma 5, interviene sull’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, in materia di Albo dei periti presso il tribunale.
In primo luogo, alla lettera a), si prevede che nell’ambito dell’albo dei periti istituito in ogni tribunale sia prevista la categoria di esperti in trascrizione.
L’albo dei consulenti tecnici per l’ambito civile e l'albo dei periti per l’ambito penale identificano l’insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo. Si ricorda che l’art. 67 disp. att. c.p.p., prevede che presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. Le categorie di esperti che sono sempre previste nell’albo sono:
- medicina legale;
- psichiatria;
- contabilità;
- ingegneria e relative specialità;
- infortunistica del traffico e della circolazione stradale;
- balistica;
- chimica;
- analisi e comparazione della grafia;
- interpretariato e traduzione.
Ai sensi del successivo art. 68 disp. att. c.p.p., l’albo dei periti è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere. La successiva
lettera b) inserisce il comma 5-bis nel citato art. 67 disp. att. c.p.p. prevedendo che le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare in concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.
Ai sensi del comma 6, nelle more dell’adozione del suddetto decreto, per l’individuazione delle ulteriori categorie dell’albo dei periti e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria si fa riferimento, ove compatibili, alle categorie e ai settori di specializzazione previsti dagli allegati A e B del decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, recante la disciplina l’albo dei consulenti tecnici previsto dall’art. 13 delle disp. att. c.p.c. Il citato decreto n. 109 del 2023 reca il regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo
dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale. L’Allegato A reca numerose categorie (che vanno, solo per citarne alcune, dall’agricoltura alle assicurazioni, dalla biologia alla chimica, dall’edilizia all’informatica, dall’ingegneria alla mediazione
interculturale, dalla medicina alla psicologia, dall’urbanistica alla veterinaria), e i corrispondenti settori di specializzazione. L’Allegato B contiene invece la tabella di equipollenza relativa ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica.
Nell'albo sono indicati, per ciascun consulente, la categoria e il relativo settore di specializzazione; il titolo di studio conseguito; l'ordine o il collegio professionale di appartenenza; la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione; il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione; il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico; il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
Infine, il comma 7 prevede l’aggiornamento, a cura del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei periti presso il tribunale per i procedimenti penali (come all’albo dei consulenti tecnici per il processo civile), nonché per la loro tenuta, secondo quanto stabilito dall’art. 16-novies del decretolegge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 221 del 2012, al fine di consentire la piena operatività dell’albo dei periti nell’ambito del processo penale.
Si segnala che il Ministero della giustizia ha realizzato un unico portale, denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, attraverso cui inoltrare in forma telematica le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale, in vista della dismissione degli albi/elenchi cartacei che avverrà a partire dal 4 marzo 2024. Si ricorda che, secondo quanto previsto dal citato art. 16-novies, le domande di
iscrizione all’albo dei periti possono essere inserite esclusivamente con modalità telematiche e che gli albi medesimi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche.
Inoltre, sempre ai sensi del citato art. 16-novies, il provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che reca le specifiche tecniche per l’iscrizione e la tenuta degli albi deve essere conforme alla disciplina recata dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, e deve altresì essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del
Ministero della giustizia.

Articolo 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)
L’articolo 40 riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione (comma 1), riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni (comma 2), disciplina, per i ministeri e i comuni
con popolazione superiore a 60mila abitanti, i Piani degli interventi necessari (commi 4-7), dispone l’istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento (comma 8), estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane (comma 9).

Articolo 42 (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)
L’articolo 42 detta le seguenti novelle all’articolo 12 del D.L. n. 179 del 2012 in materia di Misure urgenti per la crescita del Paese (L. n. 221/2012) ai fini del potenziamento delle competenze dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas, in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
- modifica il comma 6 dell’articolo 12 del citato D.L. 179/2012, prevedendo che l’Agenas estenda l’esercizio delle proprie competenze attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, anche con riferimento alle finalità relative all’istituzione del Fascicolo sanitario elettronico riguardo lo studio e la ricerca scientifica in campo
medico, biomedico ed epidemiologico e relativamente alla programmazione sanitaria, alla verifica delle qualità delle cure ed alla valutazione dell'assistenza sanitaria (comma 1, lettera a));
- al comma 15-undecies, lettera g), del medesimo D.L., aggiunge ai compiti dell’AGENAS quello della gestione dell’Intelligenza Artificiale e della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici, nell’ambito della gestione della piattaforma nazionale di telemedicina (comma 1, lettera b);
- al comma 15-duodecies aggiunge la disposizione che attribuisce all’Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale” (comma 1, lettera c).

Articolo 43 (Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali)
L’articolo 43 prevede una specifica competenza relativa alla Piattaforma nazionale digital green certificate o “certificazione verde” (Piattaforma nazionale - DGC), allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS (WHO). Si autorizza infatti la Piattaforma nazionale ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministero della salute (comma 1).
Le predette certificazioni devono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie (comma 2). Per assicurare l’evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC al fine del collegamento di questa piattaforma con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, nonché al fine di assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria della stessa, il comma 3 autorizza la spesa di 3,85 milioni di euro per l’anno 2024 da gestire in base ad apposita convenzione tra MEF-RGS e SOGEI S.p.A, mentre, a decorrere dal 2025, per tali fini è autorizzata la spesa 1,85 milioni annui, sempre nell'ambito della predetta convenzione. La copertura dell’onere (comma 4) è individuata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, finalizzato alla corresponsione di indennizzi per danni e menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19.

Articolo 44 (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
L’articolo in esame rivede, mediante alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell’interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 precisa che agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, pari a 28.342.068,00 euro, si provvederà a valere sulle risorse del PNRR destinate alla Missione “Salute”, Componente Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare al sub-investimento relativo al “Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento”.
Mediante la modifica del comma 1-bis dell’articolo 2-sexies, ad opera del comma 1, lettera a), della disposizione in esame, viene disposto che i dati relativi alla salute, pseudonomizzati, sono trattati dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità (ISS), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, anche mediante interconnessione, in conformità alle finalità istituzionali di ciascuno dei predetti soggetti, secondo modalità da individuare con decreto del Ministro della salute ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2-sexies (decreto che deve indicare le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Rispetto al testo previgente del comma oggetto di novella, emergono le seguenti differenze salienti: si prevede che i dati relativi alla salute siano “pseudonomizzati”, anziché “privi di elementi identificativi diretti”; il riferimento alla interconnessione è posto, in relazione a tutti i soggetti titolati al trattamento dei dati, tra i quali sono citate anche le province autonome, senza più menzionare espressamente i “sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE)”, aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento”; al decreto ministeriale attuativo è demandata la definizione delle sole modalità e non anche delle finalità del trattamento; in relazione al predetto decreto attuativo, sono soppressi i riferimenti espliciti al necessario rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità. Mediante l’aggiunta del comma 1-ter, ad opera del comma 1, lett. b), del presente articolo, viene disciplinata l’interconnessione dei sistemi informativi dei soggetti di cui al precedente comma, così come modificato nonché delle altre pubbliche amministrazioni.
In particolare, viene disposto che essa è regolata a livello nazionale con uno o più decreti del Ministero della salute ai sensi del precedente comma 1 dell’articolo 2-sexies, previo parere del Garante per il trattamento dei dati personali. Tali decreti, da adottarsi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali, del Codice dell’amministrazione digitale (decreto
legislativo n. 82 del 2005) e delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche di un ambiente di trattamento sicuro contenente dati anonimi o pseudonomizzati, messi a disposizione per le finalità istituzionali di ciascuno dei precitati soggetti.

(Comunicazione n. 32 della FNOMCeO)