Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
L’articolo 1 inserisce l’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana nell’ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di deroga all’obbligo, per il datore di lavoro che sia committente di appalti od opere da svolgersi all’interno della propria azienda, di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi.
L’articolo 2 inserisce l’esposizione a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana nell’ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità (relativa ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori) di svolgimento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate.
Il successivo articolo 3 modifica le sanzioni penali, a carico del datore di lavoro, per l’omissione dell’obbligo di valutazione dei rischi; la novella estende ai casi in cui l’inadempimento concerna lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana la sanzione penale – costituita dall'arresto da quattro a otto mesi – prevista per altre fattispecie specifiche in cui si collochi il suddetto inadempimento, tra le quali i casi di lavoratori esposti a rischi da agenti cancerogeni o mutageni.
Le novelle di cui agli articoli 4 e 5, di cui all’articolo 7, comma 2, e di cui all’articolo 21, comma 3, sono di coordinamento rispetto all’inserimento, operato dal comma 5 dello stesso articolo 21 e dal relativo allegato C, di un nuovo allegato XLIIIbis nel citato D.Lgs. n. 81/2008, allegato che stabilisce i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici; la sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando l’esposizione del lavoratore a una concentrazione di piombo nell’aria sia superiore al limite previsto nel suddetto allegato o quando nel lavoratore, in base al monitoraggio biologico, anch’esso obbligatorio, sia riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore al limite contemplato dal medesimo allegato.
La novella di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), reca la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana. Esse sono costituite da ogni sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B, criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, e successive modificazioni; tale nozione si articola in:
- sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia, sostanza per la quale, dunque, non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori – tali sostanze sono contraddistinte dalla presenza di indicazioni nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII del citato D.Lgs. n. 81/08;
- sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia, sostanza per la quale, dunque, esiste un livello di esposizione sicuro, al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori. La soglia suddetta costituisce un parametro diverso rispetto al valore limite, il quale indica, sia per queste sostanze sia per quelle summenzionate prive di soglia, il limite di esposizione che non può essere in ogni caso superato. Tali limiti sono stabiliti nel citato allegato XLIII (come novellato dalle disposizioni suddette dello schema);
- sostanza non contemplata nel medesimo allegato XLIII ma rientrante nella nozione generale summenzionata di sostanza tossica per la riproduzione umana.
L’articolo 11 estende alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme in materia di valutazione dei rischi stabilite con riferimento all’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni. L’estensione concerne sia gli elementi specifici che devono essere contenuti nel documento di valutazione dei rischi (elementi ora riportati nella novella di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo 11) sia i criteri specifici di valutazione. Si ricorda altresì che, secondo le norme oggetto di estensione: il datore di lavoro, sulla base dei risultati della valutazione, deve applicare in relazione alle particolarità delle situazioni lavorative le misure preventive e protettive previste dal citato capo II del titolo IX del D.Lgs. n. 81/08; la valutazione dei rischi deve essere effettuata nuovamente in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione.
L’articolo 13 modifica le norme specifiche in materia di informazione e formazione stabilite per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ed estende le medesime norme ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana.
Riguardo alle modifiche, le novelle, in particolare: integrano le norme che prevedono la ripetizione, a cura del datore di lavoro, delle attività di informazione e formazione almeno ogni cinque anni e ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscano sulla natura e sul grado dei rischi, specificando che la ripetizione è in particolare obbligatoria quando i lavoratori siano o possano essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro; prevedono che l’informazione e la formazione in oggetto siano periodicamente offerte nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, ai lavoratori operanti in esse ed esposti agli agenti o sostanze suddetti, in particolare qualora siano utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengano tali sostanze; inseriscono tra gli elementi dell’informazione l’obbligo di sottoposizione alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del suddetto nuovo allegato XLIII-bis.
La novella di cui all’articolo 16 prevede che il medico competente informi il datore di lavoro nel caso in cui venga rilevato il superamento di un valore limite biologico (tali valori, in base al nuovo allegato XLIII-bis, sono relativi al piombo e ai suoi composti ionici).
(Comunicazione n. 110 della FNOMCeO)