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Misure urgenti per contrastare fenomeni di violenza nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché danneggiamento di beni destinati ad assistenza sanitaria
gio 10 ott, 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1-10-2024 è stato pubblicato il decreto-legge n. 137 del 1 ottobre 2024 di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 635 del codice penale)
L’articolo 1 introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Più nel dettaglio il decreto-legge introduce un nuovo comma nell’articolo 635 c.p., con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater(Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)
L’articolo 2 prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
In particolare, la lettera a) del comma 1, inserisce nel secondo comma dell’articolo 380 del codice di procedura penale due nuove lettere, al fine di ricomprendere nel novero dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza:
- il delitto, disciplinato dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale, di lesioni personali commesso a danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (lett. a-ter);
- il delitto di danneggiamento previsto dall’art. 635, terzo comma, del codice penale (lett. a-quater), come introdotto dall’art. 1 del decretolegge in esame.
Con riferimento al delitto di cui all’art. 583-quater c.p. (Lesioni personali a unpubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni  sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), si ricordache la legge 14 agosto 2020, n. 113, ha introdotto norme specifiche volte a  tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. In tale contesto, l’articolo 4 della citata legge ha esteso l'ambito di applicazione delle pene previste dal primo comma dell’art. 583-quater (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate “a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività”.
La citata legge del 2020 (art. 5) ha altresì introdotto una circostanza aggravante comune (art. 61, numero 11-octies c.p.) destinata a trovareapplicazione nei casi di delitto commesso in danno degli esercenti le  professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento
di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. Per i reati così aggravati è prevista la procedibilità d’ufficio.
Da ultimo, l’art. 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha inasprito il regime sanzionatorio applicabile alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni (583-quater, comma 2, c.p.)
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 583 c.p., per lesione grave si intende quella che comporta una malattia superiore ai quaranta giorni; mentre per lesione gravissima, si intende quella che comporta, alternativamente, una malattia insanabile, una mutilazione, la perdita di un senso, lo sfregio permanente del viso.
La lettera b) del comma 1 inserisce nell’articolo 382-bis del codice di procedura penale un nuovo comma 1-bis, diretto a consentire l’arresto in flagranza differita nei casi di delitti:
- non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza;
- commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private;
- in danno di persone esercenti una professione sanitaria o sociosanitaria, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa delle funzioni, del servizio o delle attività svolte;
- ovvero commessi su cose che si trovano all’interno della struttura o che comunque sono destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.
Al ricorrere di tali condizioni, la nuova disposizione consente di procedere all’arresto “differito”, quando non sia possibile procedere immediatamenteper ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni  inerenti alla regolare erogazione del servizio.
Più precisamente, l’arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la  realizzazione del fatto.
In ogni caso, l'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

L’arresto è una misura precautelare disciplinata dagli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in una provvisoria restrizione della libertà personale disposta dalla polizia giudiziaria al ricorrere dello stato di flagranza. Tale misura trova fondamento costituzionale nel terzo comma dell’articolo 13 della Costituzione, a tenore del quale “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.
Anzitutto, ai sensi dell'articolo 382 c.p.p., è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato. Accanto a questa ipotesi di flagranza c.d. propria, la medesima disposizione codicistica prevede altre due figure, tradizionalmente definite di “quasi flagranza”. Si tratta, in particolare, dello stato di chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone; ovvero chi è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia compiuto il reato immediatamente prima.
La flagranza “differita” è, invece, un istituto che consente, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, di considerare comunque instato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale
 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Tale istituto è stato introdotto nell’ordinamento dal decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2003, n. 88, di modifica della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al fine di contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive e successivamente ne è stato esteso l’ambito di applicazione ad ulteriori fattispecie.
In particolare, l’art. 8, comma 1-ter, della, citata legge n. 401 del 1989, prevede che nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.
L'arresto è, inoltre, consentito in caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. “daspo”).
Successivamente, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, ha consentito l’arresto in flagranza differita (art. 10, comma 6-quater) anche nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.
Lo strumento dell’arresto differito è stato, in entrambi i casi citati, introdotto in via transitoria: originariamente la misura poteva essere applicata fino al 30 giugno 2005, termine poi prorogato più volte con provvedimenti d’urgenza, fino al differimento al 30 giugno 2020 previsto dal decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-ter). Sennonché, l’articolo 15 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, ha
"stabilizzato" l’istituto dell’arresto in flagranza differita per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto; per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto.
Inoltre, il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, ha previsto (art. 6) l'applicazione dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).
Da ultimo, la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, ha introdotto (art. 10) nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-bis che consente l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.
La Corte di cassazione (Sez. VI, 18 aprile 2007, n.17178) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale inrelazione all'art. 13, terzo comma, Cost ., della disciplina dell'arresto in"flagranza differita", previsto dall'art. 8 comma 1-ter della legge 13 dicembre  1989 n. 401, nella parte in cui consente alla polizia giudiziaria di eseguire l'arresto non nell'immediatezza del fatto. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato “la ragionevolezza della previsione che, per effetto di fenomeni eccezionali, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato”.
Più di recente, inoltre, la Cassazione (Sez. VI, 16 dicembre 2015, n. 2633) ha precisato che, ai fini della legittimità dell'arresto differito eseguito inoccasione di manifestazioni sportive, “l'impossibilità di procedere all'arresto  nell'immediatezza per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica deveessere desunta da specifici elementi di fatto, essendo, altresì, necessaria la  ricorrenza di motivi di necessità e di urgenza tali da imporre un intervento oltre i termini previsti per l'arresto immediato, senza la possibilità di attendere l'attivazione dell'ordinario procedimento di richiesta di emissione di unamisura cautelare”. Infine, pronunciandosi per la prima volta sulla misura prevista dall’articolo 382-bis del codice di procedura penale, la Corte di cassazione (Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 16668) ha ribadito il proprio orientamento, inteso a valorizzare l’ “aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi […] quale fenomeno eccezionale” che giustifica l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, nonostante tale misura precautelare si ponga “in contrasto con la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato”, mancando quella contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale su cui si fonda l’eccezionale attribuzione, ai sensi dell’art. 13 Cost., alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona (Cass., Sez. un., 24 novembre 2015, n. 39131).

Articolo 4 (Entrata in vigore)
L’articolo 4 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decretolegge è dunque vigente dal 2 ottobre 2024.

(Comunicazione n. 112 della FNOMCeO)