Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8-10-2024 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 7-bis (Acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero)
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, proroga fino al 30 settembre 2025 le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal target M6C2-6 del PNRR (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR e in particolare del sub investimento "M6C2 - 1.1.2 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature", fatta salva l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Articolo 7-sexies (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica)
L’articolo 4-quater del decreto-legge n. 145 del 2023 ha esteso l’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (comma 1). Inoltre, quale disposizione transitoria, ha previsto che restasse fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto n. 145) (comma 2).
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, al comma 1, interviene sul predetto articolo 4-quater del decreto-legge n. 145 del 2023, concernentel’esenzione IVA di talune prestazioni di chirurgia estetica, disponendo, da un lato, che “sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023), laddove la norma vigente dispone che “Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA” alle
medesime prestazioni; aggiunge la previsione che, in relazione alle medesime prestazioni, non si fa luogo a rimborsi d'imposta.
Articolo 11-ter (Disposizioni in materia di servizi sanitari e cura di elevata specialità)
La normativa previgente, decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 42, comma 5, autorizza l’ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata ‘Fondazione Enea Tech e Biomedical (Fondazione). Le attività della Fondazione sono principalmente finalizzate al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione la stessa disposizione autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico (ora: Ministero delle imprese e del Made in Italy) può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico. Il patrimonio della Fondazione, inoltre, può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Senato, modificano l'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attribuendo il compito di vigilanza e di definizione degli obiettivi strategici della Fondazione, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, rinominato Ministero delle imprese e del made in Italy, anche al Ministero della salute. Le norme, inoltre, prevedono la possibilità per la Fondazione di operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza. Viene inoltre disposto che, quando opera nel settore della gestione dei servizi sanitari e cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto no profit partecipato dalla stessa Regione (comma 1).
Le norme, inoltre, aggiungono la ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza tra le finalità cui sono destinate le risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economiae delle finanze (comma 2).
In aggiunta, con l’obiettivo di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed nel settore della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza, disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nei settori sopra menzionati, agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati (comma 3).
(Comunicazione n. 113 della FNOMCeO)