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Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Legge 14.11.2024 n.166
lun 25 nov, 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 14-11-2024 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 16-sexies (Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate)
L’articolo 16-sexies prevede che la valutazione di proporzionalità sui progettidi legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari sia  effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l’orientamento del
Governo sul progetto di legge e all’espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari.
L’articolo 16-sexies modifica il decreto legislativo n. 142 del 2020, attuativo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

In particolare, la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale "test di proporzionalità" dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è "proporzionata alla natura, al contenuto e
all'impatto della disposizione" (articolo 4, par. 2).

Ai sensi dell'articolo 4, le disposizioni in via di approvazione devono essere accompagnate da una spiegazione dettagliata che consenta di valutare il rispetto del principio di proporzionalità (par. 3) e l'eventuale esito positivo del test è motivato ricorrendo a "elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi" (par. 4).
Tali motivazioni devono essere comunicate alla Commissione europea, registrate nella banca dati delle professioni regolamentate e messe a disposizione del pubblico assieme alle disposizioni a cui si riferiscono (articolo 11). Non viene peraltro, per espressa disposizione dell'articolo 1, pregiudicata "la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità".

Inoltre, la lettera a) dell’articolo in commento inserisce il nuovo comma 3-bis nell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 142 del 2020, prevedendo chesui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti
 parlamentari siano le amministrazioni competenti ad esprimere l’orientamento del Governo sul progetto di legge e all’espressione del suo parere sugli emendamenti ad effettuare la valutazione di proporzionalità. Con riferimento agli emendamenti parlamentari, inoltre, si esclude l’acquisizione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che invece è previsto in via generale dal comma 3 del medesimo articolo 3.
La lettera b), modifica l’art. 4 del citato decreto legislativo n. 142 del 2020
, che impone una valutazione di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi, prestati a norma del titolo II del D.lgs. n. 206 del 2007 (che contiene le disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi).

(Comunicazione n. 124 della FNOMCeO)