Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25-11-2024 è stata pubblicata la legge 18 novembre 2024 n. 171 "Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Conversione in legge del decreto-legge 1.10.2024 n.137 " di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 1 (Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale)
L’articolo 1 da un lato, estende l’ambito di applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, di cui dall’art. 583-quater, secondo comma, c.p., al personale che svolge servizi di sicurezza complementari e, dall’altro, introduce la fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, nonché al personale che svolge servizi di sicurezza complementari.
Più nel dettaglio l’art. 1 del decreto-legge, al comma 1 interviene sul comma 2 dell’art. 583-quater c.p., che prevede una sanzione specifica, ovvero la reclusione da 2 a 5 anni, nell’ipotesi di lesioni cagionate, nell'esercizio o a causa delle funzioni, del servizio o dell’attività:
- al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria;
- a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.
Con riferimento al delitto di cui all’art. 583-quater c.p. (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), si ricorda che la legge 14 agosto 2020, n. 113, ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. In tale contesto, l’articolo 4 della citata legge ha esteso l'ambito di applicazione delle pene previste dal primo comma dell’art. 583-quater (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate “a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria
o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività”.
La citata legge 14 agosto 2020, n. 113 (art. 5), ha altresì introdotto una circostanza aggravante comune (art. 61, numero 11-octies c.p.) destinata a trovare applicazione nei casi di delitto commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. Per i reati così aggravati è prevista la procedibilità d’ufficio.
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 583 c.p., per lesione grave si intende quella che comporta una malattia superiore ai quaranta giorni; mentre per lesione gravissima, si intende quella che comporta, alternativamente, una malattia insanabile, una mutilazione, la perdita di un senso, lo sfregio permanente del viso.
Il comma 1 dell’articolo in commento, introduce un ulteriore comma nell’articolo 635 c.p., con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, comma secondo, come modificato dal comma 1 dell’articolo in commento, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.
Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380, 382-bis e 550 del codice di procedura penale)
L’articolo 2 prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Si prevede, inoltre, l’applicazione del procedimento con citazione diretta a giudizio per il reato di danneggiamento di cui all’art. 635, quarto comma c.p., come introdotto dall’art. 1.
In particolare, la lettera a) del comma 1, inserisce nel secondo comma dell’articolo 380 del codice di procedura penale due nuove lettere, al fine di ricomprendere nel novero dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza:
- il delitto, disciplinato dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale, di lesioni personali commesso a danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (lett . a-ter);
- il delitto di danneggiamento previsto dall’art. 635, quarto comma, del codice penale (lett. a-quater), come introdotto dall’art. 1.
La lettera b) del comma 1 inserisce nell’articolo 382-bis del codice di procedura penale un nuovo comma 1-bis, diretto a consentire l’arresto in flagranza differita nel caso di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o sociosanitaria, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa delle funzioni, del servizio o delle attività svolte ovvero commessi su cose che si trovano all’interno della struttura o che comunque sono destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.
Al ricorrere di tali condizioni, la nuova disposizione consente di procedere all’arresto “differito”, quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 382-bis c.p.p.
Più precisamente, l’arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.
In ogni caso, l'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.
Occorre precisare che l’arresto è una misura precautelare disciplinata dagli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in una provvisoria restrizione della libertà personale disposta dalla polizia giudiziaria al ricorrere dello stato di flagranza. Tale misura trova fondamento costituzionale nel terzo comma dell’articolo 13 della Costituzione, a tenore del quale «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».
La nozione normativa di “stato di flagranza” comprende situazioni diverse, accomunate da un’unica disciplina. Ai sensi dell'articolo 382 c.p.p., è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato. Accanto a questa ipotesi di flagranza c.d. propria, la medesima disposizione codicistica prevede altre due figure, tradizionalmente definite di “quasi flagranza”. Si tratta, in particolare, dello stato di chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone; ovvero chi è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia compiuto il reato immediatamente prima.
La flagranza “differita” è, invece, un istituto che consente, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, di considerare comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Articolo 4 (Entrata in vigore)
L’articolo 4 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Comunicazione n. 127 della FNOMCeO)