Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10-12-2024 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 2 (Disposizioni urgenti per l’ingresso di lavoratori stranieri nel 2025)
L’articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025. In particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2027 il termine del regime speciale derogatorio che consente l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa svolta sul territorio nazionale di professione medica, sanitaria ovvero una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate. È prolungato, altresì, fino al 31 dicembre 2027 il termine di validità dell’applicazione delle disposizioni in materia di ingresso in casi particolari edi ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati anche al personale medico e infermieristico assunto in base alla predetta disciplina derogatoria.
Si rileva che nell’esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 8-bis, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine per il periodo di validità dei regimi temporanei speciali adottati, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale,in virtù di quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), nonché dai commi 1 e 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali).
L’articolo 6-bis del decreto-legge 105/2021, in particolare, consente (attualmente) fino al 31 dicembre 2025 l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme relative alla procedura per l’ottenimento del riconoscimento delle rispettive qualifiche professionali conseguite all’estero.
Il comma 1 dell’articolo 15 del decreto-legge 34/2023 consente, invece, sempre fino al 31 dicembre 2025, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private (o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore), ed in base a una qualifica professionale conseguita all’estero, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, di esercitare temporaneamente, nel territorio nazionale, la propria attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, all’articolo 49 disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, mentre all’articolo 50 reca disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.
Il D.lgs. 206/2007 disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente
Il comma 4 del medesimo articolo 15, infine, dispone che, fino al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui agli articoli 27 (Ingresso di stranieri in casi particolari) e 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) del TUI si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
(Comunicazione n. 134 della FNOMCeO)