Sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 17-12-
2024 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 36 (Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)
L’articolo 36 è volto a sospendere l’efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del SSN.
La sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026. Più in dettaglio, la sospensione è finalizzata a consentire una revisione complessiva della disciplina dell’accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale.
Allo scopo è prevista la sospensione delle seguenti norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attuativo della disciplina di riordino in materia sanitaria:
*articolo 8-quater, comma 7, in materia di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti. Per tali casi, si ricorda, l’accreditamento può essere concesso, in base alle modalità adottate con D.M. Salute 19 dicembre 2022, secondo la qualità ed i volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza.
*articolo 8-quinquies, comma 1-bis, come modificato dall’articolo 15 della L. n. 118/2022 (Legge annuale per la concorrenza 2021), prevedendo il termine del 31 dicembre 2024 per l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle specifiche innovazioni introdotte dalla citata legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, da parte di Regioni e province autonome.
(Comunicazione n. 139 della FNOMCeO)