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Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. Legge 9 dicembre 2024 n.189. Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 19 ottobre 2024 n.155
ven 20 dic, 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12-12-2024 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 2-bis (Completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19)
La norma consente l’utilizzo (entro il 31 dicembre 2025) delle risorse erogate negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.
La norma fa riferimento in particolare alle risorse erogate ai sensi dei seguenti atti normativi:

*del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto Cura Italia”);
*del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (“Decreto Rilancio”);
*del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (“Decreto Agosto”);
*della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2020);
*del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (“Decreto sostegni”);
*del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (“Decreto sostegni-bis”).

Le regioni e province autonome, pertanto, anche negli anni 2024 e 2025, possono avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Le disposizioni richiamate consentono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di ricorrere a prestazioni aggiuntive del personale in regime di attività professionale intramuraria e di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da strutture private accreditate, di cui agli accordi contrattuali, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

(Comunicazione n. 140 della FNOMCeO)