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Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto milleproroghe)
mer 15 gen, 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2024 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 3, comma 6 (Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

L’articolo 3, comma 6, estende sino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti All'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 6, proroga fino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica (previsto, in via transitoria, dal comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018) da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"), nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze. Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono tenuti all’invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Si ricorda che quattro successivi decreti ministeriali hanno esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati, in particolare:
- il decreto ministeriale 1° settembre 2016, con riguardo a una serie di soggetto tra i quali psicologi, infermieri, ostetrici, ottici, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché alle strutture autorizzate a commercializzare farmaci, ecc.;

- il decreto ministeriale 22 marzo 2019, relativamente alle sanitarie strutture militari; - il decreto ministeriale 22 novembre 2019, relativamente agli esercenti di diverse professioni sanitarie ordinistiche;

- il decreto ministeriale 16 luglio 2021, con rifermento agli esercenti di attività professionali sanitarie iscritti in elenchi speciali ad esaurimento. Il comma 4 del medesimo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3).

Articolo 4, comma 2 (Ulteriore proroga della deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)

Il comma 2 dell’articolo 4 proroga (dal 31 dicembre 2024) al 31 dicembre 2025 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. È prevista in favore dei medici e sanitari ucraini la possibilità di derogare alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394, oltre che alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206 del 2007. La deroga è al dispositivo dell’articolo 49 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero), che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti (nella fattispecie sanitarie). Pertanto, è tuttora possibile ottenere tale riconoscimento anche in assenza di un titolo abilitante all’esercizio della professione; al riguardo, il successivo articolo 50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all’estero deve risultare negli appositi elenchi di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente. Lo stesso articolo 50 prescrive come presupposti all’iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia in base alle modalità stabilite dal Ministero della salute: verifica preventiva all’iscrizione che è affidata, oltre che al medesimo Ministero, agli ordini e ai collegi professionali, con oneri a carico dei soggetti interessati.
Ne consegue che i professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 possono ad oggi richiedere l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. Tale esercizio riguarda una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea (citato articolo 34, comma 1, primo periodo). Ai cittadini ucraini, che comunque devono risultare residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, viene pertanto consentito l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di una professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata in particolare dalla direttiva 2005/36/CE.

Articolo 4, comma 3 (Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)

Il comma in titolo consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l’anno 2025, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.
In particolare, si consente che gli enti ed aziende succitati continuino in tale anno a conferire incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale , incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari , oltre che ai medici specializzandi predetti. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso (stipulati in base alle suddette norme transitorie), fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2025.

Articolo 4, comma 4 (Proroga per l’anno 2025 della possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione)

Il comma 4 dell’articolo 4 prevede la proroga, per l’anno 2025, della possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario.

Articolo 4, comma 5 (Proroga del periodo di maturazione del servizio triennale come requisito temporaneo per l’accesso alla dirigenza del SSN relativa ai servizi di emergenza-urgenza)

Il comma 5 dell’articolo 4, con una modifica all’articolo 12, comma 1, del D.L. n.34/2023, incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all’esperienza professionale acquisita, di partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione.
Esso in particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2024 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine finale del periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati.

Più in dettaglio, il comma 5 in esame, con la tecnica della novella, modifica il termine finale - portandolo al 31 dicembre 2024 in luogo del 30 giugno 2023 -, del periodo decorrente dal 1° gennaio 2013, entro cui, in base al comma 1 dell’articolo 12 del DL. n. 34/2023 si prevede la possibilità – fino al 31 dicembre 2025 - per il personale medico anche non in possesso di idonea specializzazione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nel settore dell’emergenza-urgenza, di essere ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza. Ciò allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita nel settore dell’emergenza-urgenza.
Il periodo dei tre anni può essere maturato sia con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero anche con un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi di emergenza-urgenza.

Articolo 4, comma 7, lettera a) (Proroga dei termini di validità dell’iscrizione all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale)

Il comma 7, lettera a), dell’articolo 4 dispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN per i soggetti iscritti nell’apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in precedenza non oltre il 31 dicembre 2024).

Articolo 4, comma 7, lettera b) (Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia)

Il comma 7, lettera b), dell’articolo 4, modificando il comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, sospende fino al 31 dicembre 2025 (invece che fino al 31 dicembre 2024, come previsto in precedenza) l’efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al D.M. 30 agosto 2023 n. 156, al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle del comma 5-ter del D.L. n.215/2023.

Articolo 4, comma 7, lettera d) (Proroga della disciplina transitoria in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria)

La lettera in titolo proroga di un anno l’applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2025 gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, solo in presenza di colpa grave.
La lettera in esame interviene con la tecnica della novella sull’articolo 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.
Il suddetto comma 8-septies stabilisce che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, già prevista per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi dagli esercenti una professione sanitaria in presenza di situazioni di grave carenza di personale sanitario. Nel testo previgente, tale regime di limitazione della punibilità era previsto per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2024. La modifica introdotta dalla lettera in esame rende applicabile tale regime ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2025.
Ai fini del regime di limitazione della punibilità in discorso, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato (articolo 4, comma 8-octies, del citato decreto-legge n. 215/2023). Si ricorda che l’ambito delle professioni sanitarie comprende tra gli altri gli iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.

Articolo 4, comma 8 (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 8 dell’articolo 4 proroga al 31 dicembre 2025 il termine - in precedenza fissato al 31 dicembre 2024 - entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l’adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate, al fine di incrementare l’efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).

Articolo 4, comma 9 (Formazione specifica in medicina generale)

L’articolo 4, comma 9, modifica il comma 1 dell’articolo 9 del D.L. n. 135/2018, conv. con modif. dalla L. n. 12/2019, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Articolo 4, comma 10 (Incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta)

Il comma in titolo consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Prima della innovazione introdotta dal comma in esame tali possibilità di assunzione di incarichi erano previste solo transitoriamente.
Si ricordano di seguito le linee essenziali della disciplina in oggetto.
Essa permette ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.
Per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa.
Quanto agli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività,
è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti

Articolo 4, comma 11 (Proroghe in materia di misure per l’abbattimento delle liste d’attesa)

Il comma 11 dell’articolo 4, per far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del SSN anche allo scopo di ridurre le liste d’attesa, prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all’anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario. L’incremento di spesa - a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025 - è definito entro il tetto di spesa indicato per ciascuna Regione e Provincia autonoma alla Tab. 1 allegata al decreto in esame, che ammonta complessivamente a 143,5 milioni di euro. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di incremento delle tariffe orarie aggiuntive.
Più in dettaglio, il comma 11 in esame, con la finalità di ridurre le liste d’attesa, autorizza le Regioni e le Province autonome per il solo anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) in materia di incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario, ad incrementare la spesa - a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità che siano dipendenti dei medesimi enti e aziende entro il limite di determinati importi lordi. Tali importi, quale tetto di spesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sono indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità.
La norma precisa che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive definite dalla norma in esame sono soggetti ad una imposta sostitutiva - agevolata rispetto al regime ordinario - dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

Articolo 4, comma 12 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)

L’articolo 4, comma 12, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la normativa transitoria che consente il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli
operatori socio-sanitari collocati in quiescenza
.
La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine ora oggetto di proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell’impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all’ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in corso di validità).
Il presente comma 12 specifica che la proroga è disposta nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale.
In base alla disciplina oggetto di proroga, per gli incarichi in esame non si applicano le norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103. Si ricorda che l’esclusione dal divieto non ha riguardato gli incarichi in esame conferiti nel corso dell’anno 2024, in base alla specifica formulazione della disposizione di proroga relativa (per i medesimi incarichi) al suddetto anno.

Articolo 16 (Termine concernente l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

L’articolo 16, comma 1, prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 precisa che per tali attività il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023 nell’ambito della Cabina di regia per la determinazione dei LEP.
Il comma 1 interviene al fine di assicurare continuità al lavoro istruttorio svolto dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, in attesa che il legislatore individui le procedure di definizione dei LEP aderenti ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato illegittime, in via consequenziale, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Rientrano tra le citate disposizioni anche quelle relative al personale e alle risorse finanziarie per la citata attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica.
In tal senso, l’articolo 16 offre una base giuridica volta a garantire la continuità delle attività amministrative, al fine di dare compiuta attuazione alla sentenza della Corte che prevede di fare salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo già avviato dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Per far fronte a tali esigenze, si prevede che l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, dal 5 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 21, commi 4 e 5 (Abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e annullamento delle sanzioni)

I commi 4 e 5 dell’articolo 21 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro il COVID-19 e dispongono l’estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l’annullamento delle sanzioni già irrogate.
Si ricorda che, per il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, era stata disposta la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti; tale periodo di sospensione è cessato, dunque, in via anticipata rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2024, in ragione dell’entrata in vigore (il 28 dicembre 2024) della disciplina abrogativa in esame.
Come accennato, il comma 5 del presente articolo 21 dispone l’interruzione (in via definitiva) dei procedimenti sanzionatori non ancora conclusi, l’estinzione dei giudizi pendenti (con la compensazione delle spese relative a questi ultimi) e l’annullamento delle sanzioni già irrogate. Il medesimo comma 5 specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).
In relazione all’annullamento delle sanzioni irrogate, si prevede che l’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetta in via telematica al Ministero della salute l’elenco dei provvedimenti sanzionatori oggetto di annullamento, al fine del discarico delle relative somme da ogni forma di responsabilità a carico del medesimo ente. Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto era irrogata dal Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvedeva sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi erano formati anche mediante l'acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti – assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultassero vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultassero esenti dall'obbligo di vaccinazione.

(Comunicazione n. 7 della FNOMCeO)