Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10-2-2025 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, composto da quattro articoli, il quale modifica ed integra il decreto del 7 settembre 2023 sul FSE 2.0, introducendo in particolare all’art. 1 l’articolo 27-bis, che stabilisce una disciplina transitoria dell’efficacia delle relative disposizioni, e all’art. 2 l’allegato D.
Col decreto 30 dicembre 2024, si stabilisce che le misure previste dal decreto 7 settembre 2023 in tema di FSE 2.0. saranno applicate gradualmente, e divise in tre diverse fasi di attuazione, gradualità volta a consentire alle Regioni e Province Autonome di assicurare il rispetto uniforme dei diritti degli assistiti sull’intero territorio nazionale.
Per l’attivazione di tutti i servizi e le funzionalità del FSE all’interno della tabella dell’allegato D di cui all’art. 2 del decreto 30 dicembre 2024 sono individuate tre fasi coerenti con le scadenze del PNRR, ciò al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutti gli interessati coinvolti nel trattamento dei dati sulla salute effettuate attraverso il FSE 2.0:
La fase 1, che dovrà concludersi entro il 1° trimestre del 2025 ( 31 marzo), ed al cui termine dovrà essere assicurato:
•l’esercizio del diritto di oscuramento automatico delle prescrizioni e dei relativi documenti collegati all’interessato;
•la registrazione delle operazioni su FSE;
•il diritto dell’interessato di prendere visione degli accessi effettuati sul FSE.
La fase 2, che dovrà chiudersi entro il terzo trimestre del 2025 ( 30 settembre), e al termine della quale dovrà:
•essere correttamente identificato l’assistito;
•assicurato l’accesso al FSE dei minori e dei soggetti incapaci di intendere e volere attraverso il sistema delle deleghe;
•completato da parte dei Medici di medicina generale il Profilo Sanitario Sintetico;
•essere pienamente operativo il Taccuino personale dell’assistito;
•assicurata l’alimentazione dei dati soggetti a maggiore tutela dell’anonimato direttamente oscurati;
•essere consentito l’accesso in consultazione ai dati e ai documenti del FSE per finalità di cura, l’accesso al FSE da parte di infermieri/ostetrici, farmacisti e personale amministrativo secondo i livelli diversificati di accesso previsti nell’allegato A del decreto del 7 settembre 2023.
La fase 3, che dovrà terminare entro il primo trimestre del 2026 (31 marzo), al cui termine dovranno:
•essere completati i contenuti del FSE e assicurata la sua tempestiva alimentazione con i dati e documenti, entro 5 giorni dall’erogazione della prestazione sanitaria, anche se erogate fuori dal Servizio Sanitario Nazionale;
•essere realizzati i servizi telematici accessibili attraverso un’interfaccia utente unica a livello regionale, compreso l’accesso on-line al FSE da parte delle strutture sanitarie private.
(Comunicazione n. 17 della FNOMCeO)